Abbiamo già visto come il fisco non trascuri le operazione di smontaggio dei padiglioni dell’EXPO 2015 anche perchè si tratta di una maxioperazione su cui vigilare.Â
Il ruolo del fisco nella cessione dei Padiglioni dell’EXPO 2015 èstato già analizzato tenendo conto delle partecipazioni ufficiali. Adesso valutiamo cosa succede in caso di cessioni non ufficiali o in caso di donazione. Ancora una volta èFisco Oggi che si èincaricato della spiegazione.
Partecipanti non ufficiali: per l’Iva conta la sfera commerciale
Per le cessioni dei padiglioni e dei beni utilizzati per la loro realizzazione effettuati dai Partecipanti non ufficiali va verificato caso per caso, se la cessione èriferibile alla sfera istituzionale o a quella commerciale. Devono, infatti, essere assoggettate a Iva le cessioni realizzate dai Partecipanti non ufficiali che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di carattere commerciale o che hanno forma societaria, in base alla quale èprevista la presunzione assoluta di commercialità dell’attività svolta. Non sono, invece, rilevanti ai fini Iva le cessioni dei padiglioni da parte di enti commerciali, amministrazioni pubbliche territoriali e organizzazioni della società civile che, pur avendo preso parte all’evento in veste di Partecipanti non ufficiali, solo in via residuale o, comunque, non prevalente, svolgono attività commerciali.La donazione del padiglione da parte di un Partecipante non ufficiale èrilevante ai fini Iva solo quando quest’ultimo svolge in via esclusiva o prevalente attività di carattere commerciale. Resta, invece, esente se effettuata a favore di enti pubblici, associazioni riconosciute, fondazioni con finalità esclusivamente di assistenza, beneficienza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica, e nei confronti delle Onlus.
Occorre, perà², il rispetto di alcuni adempimenti, in assenza dei quali la donazione va assoggettata a Iva. In particolare: il cedente deve comunicare alla direzione provinciale II di Milano data, ora e luogo di inizio del trasporto, destinazione finale dei beni, ammontare complessivo dei beni gratuitamente ceduti (la comunicazione èfacoltativa per i beni di valore complessivo inferiore a 5.164,57 euro); deve essere emesso regolare documento contabile di consegna o di trasporto progressivamente numerato; l’ente beneficiario della donazione deve attestare la natura, la qualità e la quantità dei beni ricevuti.
Per quanto riguarda l’imposta di donazione, quando dovuta, ècalcolata in misura proporzionale sul valore globale del bene trasferito, fatti salvi i beneficiari esclusi per legge.