Vi èstata perಠun’importante restrizione: fino al 2009, infatti, era deducibile solo un terzo della quota di ammortamento (mentre per le quote che emergeranno dal 2010 in poi, non vi saranno restrizioni).
Nel frattempo, il cambio del Governo ha posto tacitamente fine alla sperimentazione. In assenza di nuove previsioni legislative, dobbiamo presumere che per gli immobili acquistati dal 1° gennaio 2010 in poi si torna alla normativa precedente, con l’indeducibilità del costo storico e l’esenzione della rendita catastale dai redditi fondiari.
Il Governo precedente, perà², aveva fissato anche un’altra regola, tuttora vigente, da applicarsi per gli immobili ammortizzabili (e dunque quelli acquistati fino al 14 giugno 1990 e nel triennio 2007-09): dal costo storico va scorporato il valore del terreno su cui l’immobile insiste. Se non èstato acquistato a parte (cosa estremamente probabile), gli si deve attribuire il valore del 20% del costo storico. Poichè i terreni, per antica regola di ragioneria, non sono ammortizzabili, ciಠsignifica che il processo di ammortamento (con le relative deducibilità ) puಠinteressare solo il rimanente 80% del costo d’acquisto.
Facciamo un esempio: un dentista ha acquistato lo studio il 16 aprile 1987, sostenendo un costo storico complessivo pari agli attuali 300.000 euro. Scorporando il valore del terreno (ovviamente non acquistato a parte), pari al 20% e cioèa 60.000 euro (totalmente indeducibili), rimane un costo ammortizzabile di 240.000 euro. Ciಠsignifica che, al tasso del 3% annuo, anche nel 2010 dedurrà la quota di ammortamento di € 7.200.