Tale obbligo deriva dal fatto che la modificazione dell’accordo, determinando la riduzione della base imponibile, non comporta alcun obbligo di registrazione, semplicemente serve a dare a tale modifica data certa nei confronti di soggetti terzi. In quest’ottica, dunque, l’imposta di registro èda considerare come una sorta di corrispettivo per un servizio che viene chiesto volontariamente all’Agenzia delle Entrate.
Al riguardo non esiste una norma specifica, tuttavia l’amministrazione finanziaria ha richiamato quanto stabilito dalla risoluzione n. 60/E del 28 giugno 2010, secondo cui quanto si tratta di una modifica che determina una riduzione della base imponibile l’interesse ad ufficializzare la modifica stessa èsclusivamente delle parti. Tra i mezzi previsti a tale scopo vi èl’assoggettamento volontario alla registrazione della scrittura privata e che in questo caso assume natura di mezzo equipollente ad altri, come ad esempio la raccomandata con ricevuta di ritorno, l’apposizione di un timbro a calendario, ecc.
La situzione invece cambia in caso di proroga del contratto a condizioni economiche meno onerose, in quanto in tal caso l’obbligo di presentare la proroga alla registrazione esclude il pagamento dell’imposta di registro, sempre che in sede di proroga venga confermata la volontà di aderire al regime della cedolare secca.