Il provvedimento in esame si riferisce ai contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto beni immobili, anche in fase di costruzione, in corso di esecuzione alla data del 1° gennaio 2011.
L’imposta èdovuta anche in caso di leasing per i quali il locatario abbia esercitato il diritto di riscatto entro il 31 dicembre 2010 ma non sia stato ancora stipulato il relativo contratto di compravendita. Il tributo non va invece pagato per i contratti in relazione ai quali la società di leasing non abbia ancora acquisito la proprietà al 31 dicembre 2010.
Lo steso provvedimento, inoltre, precisa che entro la fine del mese di marzo l’imposta dovrà essere pagata applicando al valore del bene immobile un’aliquota del 2% per i fabbricati strumentali e del 3% per i fabbricati abitativi, scomputando le somme pagate per l’imposta di registro. La cifra ottenuta dovrà essere poi scontata del 4% e moltiplicata per gli anni di durata residua del contratto, che a sua volta dovrà essere calcolata dal 1° gennaio 2011 fino alla data di esercizio del riscatto.