Un aspetto che èstato sottolineato da diversi studiosi èche, al contrario delle due precedenti versioni della legge Tremonti, stavolta l’incentivo non èriservato alle imprese già esistente alla data di entrata in vigore della norma, ma anche a quelle che si costituiranno da qui fino al 30 giugno 2010.
Infatti, non solo nel testo di legge non si rinviene alcuna limitazione esplicita (al contrario di quanto si poteva leggere nelle due precedenti versioni), ma lo stesso meccanismo di calcolo del contributo èmolto differente: oggi conta, infatti, il 50% degli investimenti eseguiti, mentre nelle vecchie agevolazioni si considerava la differenza fra l’ammontare dei nuovi investimenti e la media aritmetica di quelli compiuti nel quinquennio precedente, condizione evidentemente inapplicabile alle nuove imprese.
Ma c’ un altro aspetto da considerare. Le nuove aziende chiudono solitamente i primi esercizi in perdita, e dunque non pagano imposte: in quest’ottica, la detassazione sarebbe totalmente inutile. Tuttavia, sebbene manchi ancora un pronunciamento dell’Agenzia delle Entrate, si ritiene che essa sia rinviabile secondo le regole sulle perdite.
Immaginiamo che nel 2009 una nuova azienda sostenga ricavi per 5.000, costi per 7.000 e goda di una detassazione teorica di 2.000 euro. In quest’ipotesi, ècome se l’impresa abbia una perdita pari a 4.000 euro (5.000- 7.000 – 2.000), che, secondo le regole generali, si rinvierà ad abbattere le future basi imponibili senza limiti di tempo, consentendo quindi la fruizione dell’incentivo quando se ne presenteranno i presupposti.