Gli interessi di mora, ricordiamo, sono disciplinati dall’articolo 30 del Dpr 29 settembre 1973 n. 602, il quale prevede che debbano essere applicati dalla data della notifica della cartella e fino alla data di pagamento, qualora siano inutilmente decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Essi devono essere applicati solo sulle somme iscritte a ruolo, mentre al contrario non riguardano le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi. La stessa norma prevede inoltre che tale tasso debba essere determinato annualmente con decreto del ministero delle Finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi. A fronte di cià², dunque, per la determinazione annuale del tasso di interesse in questione èstata interessata la Banca d’Italia che, attraverso una nota datata 8 febbraio 2013, ha stimato al 5,2233% il tasso da applicare, rispetto al 4,5504% precedentemente applicato in virt๠di quanto previsto dal provvedimento del 17 luglio 2012.
La notizia dell’aumento del tasso di interesse di mora nel corso degli ultimi giorni ha scatenato una vera e propria rivolta dei contribuenti italiani verso Equitalia, la società italiana incaricata della riscossione dei tributi sull’intero territorio nazionale. A fronte delle proteste, la società ha precisato che l’aumento del 15% del tasso di mora applicato èfrutto di una espressa previsione legislativa, che prevede l’adeguamento annuale dei tassi di interesse. Equitalia ha precisato al contempo di non avere alcun margine di discrezionalità riguardo all’adozione del provvedimento di adeguamento dei tassi di interesse.