Un comunicato del MEF indica il saggio degli interessi di mora che devono essere applicati a favore dei creditori in caso di ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali. Le regole definite e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del numero 19 del 25 gennaio 2016 varranno per il primo semestre 2016. Spiega Confindustria che “Per il semestre che va dal 1° gennaio al 30 giugno 2016 il tasso di riferimento – ossia il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea (BCE) alle sue pi๠recenti operazioni di rifinanziamento principali – per il calcolo degli interessi legali di mora èpari allo 0,05%, come nel semestre precedente.”
Si parla quindi del calcolo degli interessi di mora, della possibilità di concordare il tasso d’interesse tra le imprese prima delle transazioni e della disponibilità sul sito della BCE dello storico dei tassi:
Ai fini del calcolo degli interessi legali di mora, ènecessario aggiungere al tasso di riferimento dello 0,05% una maggiorazione fissa pari a 8 punti percentuali per le transazioni concluse a partire dal 1° gennaio 2013 (per quelle precedenti vale la maggiorazione fissa di 7 punti percentuali, successivamente aumentata a 8 dal citato d.lgs. 192/2012). Pertanto, in caso di ritardo di pagamento maturato nell’intervallo 1° gennaio – 30 giugno 2016, a tali transazioni si applicherà un tasso di interesse legale di mora pari all’8,05%.
In proposito, si ricorda che nelle transazioni commerciali tra imprese èpossibile concordare un tasso di interesse diverso purchè non risulti gravemente iniquo per il creditore; mentre nelle transazioni commerciali in cui debitore èuna PA, ove concluse a partire dal 1° gennaio 2013, non èprevista tale facoltà e quindi ai ritardi di pagamento si applicherà il suddetto tasso dell’8,05%.
Sul sito del MEF (Dipartimento Tesoro) èdisponibile la serie storica dei tassi BCE fissati dall’entrata in vigore della normativa fino a oggi.