In particolare, a partire dal 1° maggio 2013 gli interessi di mora a carico dei contribuenti che ritardano il pagamento delle somme iscritte a ruolo sono saliti al 5,2233%, contro il 4,5504% applicato fino al 30 aprile scorso sulla base del provvedimento direttoriale del 17 luglio 2012.
Per la determinazione degli interessi di mora, l’articolo 30 del dpr 602/73 prevede l’esplicito riferimento alla media dei tassi attivi bancari, pertanto la modifica apportata tramite il suddetto provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate deriva dalla nota emessa lo scorso 8 febbraio dalla Banca d’Italia, che ha stimato proprio nella nuova misura del 5,2233% la media dei tassi bancari attivi con riferimento all’intero anno 2012.
Gli interessi di mora, ricordiamo, si applicano una volta trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento e fino al giorno dell’effettivo pagamento. La base di calcolo degli interessi di mora ècostituita dalle somme iscritte a ruolo, con esclusione delle somme dovute a titolo di sanzioni pecuniarie tributarie e degli interessi.
Al riguardo èbene ricordare anche che il ritardo nel pagamento delle somme iscritte nei ruoli, se non contenuto entro brevi lassi temporali o sistemato attraverso il ricorso alla rateazione, espone il debitore anche alle azioni cautelari ed esecutive ad opera del concessionario della riscossione.