Nel dettaglio si prende nota di una diminuzione di 0,26 punti percentuali, dal 5,14% al 4,88% della misura del tasso d’interesse da applicare nelle ipotesi di pagamento ritardato dei ruoli. La nuova percentuale entra in vigore il 15 maggio 2015. Ecco il testo del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2015.
Il diretto dell’Agenzia ha disposto che:
1. Determinazione interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo.
1.1 A decorrere dal 15 maggio 2015, gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo sono determinati nella misura del 4,88% in ragione annuale.
1.2 Il presente provvedimento èpubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Queste le motivazioni
L’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 prevede che, decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.
In attuazione della richiamata disposizione, con provvedimento del 10 aprile 2014, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo èstata fissata al 5,14 per cento in ragione annuale.
Considerato che, come detto, l’art. 30 prevede una determinazione annuale del tasso di interesse in questione, èstata interessata la Banca d’Italia che, con nota del 25 febbraio 2015, ha stimato al 4,88% la media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 1.1.2014-31.12.2014.
Il presente provvedimento fissa, dunque, con effetto dal 15 maggio 2015, al 4,88 per cento in ragione annuale, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, di cui all’articolo 30 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.