Se il pagamento delle tasse si fa in ritardo, in genere, bisogna pagare una mora e gli interessi di mora per lunghi anni sono stati un’ossessione per i contribuenti ritardatari. Adesso invece la situazione si ècalmierata e in un comunicato di Fiscooggi che riproponiamo di seguito, si spiega la discesa interessante degli interessi di mora.Â
n calo di 0,75 punti percentuali, rispetto all’anno scorso, il tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, ossia decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella.
A stabilirlo, il provvedimento 27 aprile 2016, sulla base della media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2015, stimata dalla Banca d’Italia. Un’ulteriore diminuzione, quindi, dopo quella sancita nel 2015, quando la misura del tasso annuale passà², sempre con decorrenza 15 maggio, dal 5,14 al 4,88 per cento.
Gli interessi di mora, come prescritto dall’articolo 30 del Dpr 602/1973, vengono applicati, una volta trascorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo (escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi), a partire dalla stessa data di notifica della cartella e fino al giorno in cui avviene il pagamento. La loro misura èaggiornata annualmente.
Oltre a questo comunicato che si puಠriassumere anche cosଠ- “Stabilita la nuova misura da applicare alle somme iscritte a ruolo e versate oltre il termine di scadenza: dal prossimo 15 maggio, scende al 4,13 per cento in ragione annuale.” – bisogna ricordare che il pagamento degli interessi di mora attraverso un F24 necessita della trascrizione e dell’uso di codici diversi e particolari. In genere sono indicati dall’Agenzia delle Entrate nel calendario con gli appuntamenti con il fisco.