Le attività di natura finanziaria e tutti gli investimenti all’estero che sono avvenuti prima del 31 dicembre 2010 devono essere dichiarati all’interno del quadro RW. Oltre a questo ènecessario indicare il valore in euro della somma dei trasferimenti di denaro superiori a 10 mila euro.
Le transazioni finanziarie avvenute con l’estero devono quindi essere dichiarate qualora il contribuente non si fosse affidato ad un intermediario con partita iva italiana. Il quadro RW inserito all’interno del documento utile alla dichiarazione dei redditi per l’anno 2010 deve essere compilato e l’esonero avvenuto grazie al cosiddetto scudo fiscale non èora pi๠valido per tutte quelle transazioni avvenute dopo il 2009.
I contribuenti che invece hanno usufruito del decreto “Scudo Fiscale” possono ancora beneficiare dell’esonero nella compilazione del quadro RW.
In caso di errore ènecessario versare l’importo mancante entro 30 giorni al fine di beneficiare del 2,5% di sanzione che potrebbe aumentare a 3,75% in caso di ulteriori ritardi. In caso di errori molto gravi, la sanzione passa dal 10 al 12,5% in caso di infrazioni successive a febbraio 2010.