Home » Ipoteche Equitalia annullabili se debito inferiore a 8.000 euro

Ipoteche Equitalia annullabili se debito inferiore a 8.000 euro

annullabili ipoteche equitalia

Respinto il ricorso di Equitalia su una controversia avente come oggetto l’iscrizione nel registro ipotecario di due terreni di una Srl con sede in provincia di Catanzaro che aveva omesso di corrispondere allo Stato dei contributi per la realizzazione di alcune opere irrigue, ricevendo una cartella esattoriale di 2.028 euro.

â–º NOVITA’ RATEIZZAZIONE EQUITALIA

Con la sentenza n. 5771 del 12 aprile 2012, i giudici delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno infatti confermato che l’agente di riscossione non puಠiscrivere il vincolo d‘ipoteca se il credito non èpoi realizzabile con la vendita forzata essendo inferiore alla soglia minima di 8.000 stabilita per l’esproprio. Il ricorso presentato da Equitalia, già  perdente nei primi due gradi di giudizio, portava invece all’esame dei giudici la tesi secondo cui l’ipoteca, assolvendo anche una funzione anticipatoria e cautelativa, potesse essere applicata anche per crediti che non autorizzano a procedere all’espropriazione forzata, ossia inferiori alla soglia degli 8.000 euro.

â–º AIUTI ALLE IMPRESE INDEBITATE CON EQUITALIA

A conferma della validità  del proprio argomento, la ricorrente adduceva due circolari dell’Agenzia delle Entrate, un’interrogazione parlamentare ed il decreto 40/2010 (poi convertito in legge 73/2012) che aveva esplicitamente vietato di iscrivere ipoteca al di sotto degli 8.000 euro, ma solo dal decorrere dell’entrata in vigore della legge di conversione.

â–º NUOVE REGOLE PIGNORAMENTI EQUITALIA

I giudici hanno tuttavia respinto il ricorso poichè, pur ritenendo plausibile l’interpretazione addotta, hanno privilegiato la lettura secondo cui l’ipoteca, costituendo un atto preordinato all’espropriazione, deve necessariamente soggiacere ai medesimi limiti cui questa èsoggetta. Rispetto al decreto n. 40/2010 citato da Equitalia, i giudici di Piazza Cavour sottolineano come la suddetta disposizione, facendo coincidere la soglia per l’ipoteca con quella per l’espropriazione, non  puಠessere interpretata come prova indiretta della pregressa inesistenza di limiti.