Come noto, il presupposto dell’IRAP èche vi sia “autonoma organizzazioneâ€; e, poichè per tutti gli imprenditori l’organizzazione èun elemento indefettibile (ex art. 2082 cod. civ.), la posizione consolidata dell’Agenzia delle Entrate èche ogni impresa subisce l’IRAP.
Ora, perà², il discorso pare mutato. Ancora una volta sono intervenute sentenze della Suprema Corte a stabilire un’interpretazione differente, e l’Amministrazione Finanziaria, rischiando di perdere molte contenziosi tributari, ècorsa ai ripari con la recente circolare 28/2010, in cui vengono fissati nuove linee-guida che gli uffici locali dovranno in futuro seguire.
L’articolo 2195 del codice civile indica come attività di impresa commerciale: la cessione di beni e la prestazione di servizi; l’intermediazione commerciale; i servizi bancari e assicurativi; le attività ausiliarie alle categorie indicate. E proprio nell’area indefinita delle attività ausiliarie si possono, secondo l’Agenzia, riconoscere attività d’impresa prive del requisito dell’autonoma organizzazione.
Questo accade nel momento in cui la persona dell’imprenditore assume un ruolo basilare nei servizi offerti, laddove i beni utilizzati sono invece molto modesti e puramente strumentali (cancelleria, un computer, magari un’automobile) e non vi sia l’impiego di dipendenti o altri collaboratori.
In linea di massima, possiamo prendere ad esempio i requisiti per l’adesione al regime dei contribuenti minimi, anche se tale adesione, pur possibile, non fosse avvenuta.
Il riferimento immediato èad agenti di commercio e a promotori finanziari, che frequentemente contano su un’organizzazione di mezzi molto risicata; ma nell’area grigia delle attività ausiliarie, probabilmente, si possono ipotizzare anche altre figure forse interessate dalla novità (tassisti, barbieri, sarti…).