L’applicazione dell’aliquota ridotta al 10% si riferisce alla prestazione lavorativa intesa nel suo complesso, per cui vi rientra anche la fornitura delle materie prime utilizzate per la realizzazione dei lavori, anche se tale estensione èsubordinata a due condizioni.
La normativa, infatti, prevede che tale agevolazione non sia applicata nel caso in cui i materiali vengano forniti da un soggetto diverso da quello che esegue la prestazione oppure nel caso in cui non vengano acquistati direttamente dal committente dei lavori. E’ inoltre necessario che tali beni non abbiano un valore significativo nell’ambito dell’intervento inteso nel suo complesso. In questo caso la norma prevede che l’aliquota ridotta venga applicata solo sulla parte che non supera il valore complessivo dell’intervento.
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A riguardo, in particolare, il decreto ministeriale del 29 dicembre 1999 ha indicato in maniera tassativa i beni che devono necessariamente essere ricompresi nella definizione di “valore significativo”, ovvero: ascensori e montacarichi; infissi esterni ed interni; caldaie; videocitofoni; apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria; sanitari e rubinetterie da bagno; impianti di sicurezza. Tale disposizione si riferisce ai beni considerati nella loro interezza, in quanto nel caso in cui nell’ambito di un intervento di recupero si procede alla sostituzione di un loro componente si applica l’aliquota agevolata.
Nel caso in cui nella fornitura complessiva rientrano anche uno o pi๠beni considerati di valore significativo, in sede di fatturazione occorre indicare separatamente la parte di valore dei beni a cui èapplicabile l’aliquota ridotta e la parte di valore a cui deve essere invece applicata l’aliquota del 20%.