Fra le novità introdotte, alcune riguardano l’IVA, i cui fondamenti sono stabiliti a Bruxelles.
In particolare, crolla d’importanza il concetto di valore normale delle operazioni imponibili: esso èdefinibile come il corrispettivo “tipico†per la cessione di un dato bene o la prestazione di un dato servizio, individuato, laddove èpossibile, facendo riferimento ai prezzi applicati ordinariamente dal cedente, o, in mancanza, da transazioni analoghe effettuate da lui o da altre imprese nel recente passato in condizioni di tempo e di luogo assimilabili, o, ancora, prendendo come stella polare i listini registrati alla Camera di Commercio o le tariffe professionali.
Se nessuno di questi criteri porta a risultati concreti, il valore normale èdeterminato in via residuale come il prezzo pi๠probabile che s’ipotizza sia concordabile fra cedente e cessionario, supponendo entrambi come parti libere (dunque, in grado di contrattare ed eventualmente ritirarsi dalla negoziazione) e consapevoli (perfettamente consce, cioà¨, del valore effettivo dell’oggetto della cessione).
Per tanti anni, il valore normale èstato il criterio-guida per valutare ai fini IVA le operazioni di tipo gratuito: come noto, infatti, se si acquista un bene soggetto ad IVA nell’ambito professionale e imprenditoriale e successivamente lo si regala a terzi, o lo si trattiene per uso personale o familiare, o comunque lo si distoglie dalla sfera professionale senza rivederlo a terzi, l’operazione èsolitamente (salvo rare eccezioni) imponibile ai fini IVA, e non essendoci un corrispettivo su cui calcolare l’imposta, come base imponibile si èsempre ricorsi al valore normale. Ma ora la musica cambia notevolmente.