La soluzione semplifica molto il discorso ed evita di ricorrere alle indimostrabili congetture tipiche del sistema del valore normale. D’altronde, èvidente che il cedente ha tutto l’interesse ad ipotizzare e fatturare per questa tipologia di operazioni un valore normale molto basso, posto che su di esso si calcola l’IVA che egli dovrà riversare allo Stato.
Il ricorso al costo storico èmolto pi๠oggettivo, ma presenta problemi di altro genere. Immaginiamo che un professionista acquisti un computer per l’ufficio pagando mille euro (pi๠IVA) e dopo dieci anni decida di regalarlo ai figli: con il nuovo sistema, l’IVA sulla cessione sarà da calcolarsi su una base imponibile di mille euro, come se esso fosse ancora nuovo di zecca, anche se con tutta probabilità il computer èormai divenuto obsoleto e malfunzionante.
La novità legislativa descritta entrerà in vigore sessanta giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge comunitaria.
Ma il valore normale perde colpi anche in tutt’altro ambito: le norme antielusive introdotte nel 2006, infatti, assegnavano al valore normale un peso non trascurabile. Quando Tizio vende a Caio, poniamo, un appartamento, solitamente tende a dichiarare solo una parte del corrispettivo sull’atto registrato, per risparmiare sulle imposte dirette.
La legge del 2006 aveva stabilito che in queste ipotesi l’Amministrazione Finanziaria ha il potere di disconoscere il corrispettivo dichiarato e valutare l’operazione sulla base del valore normale dell’immobile ceduto.
La legge comunitaria ha abolito questo potere, riconoscendo al valore normale la semplice valenza d’indizio privo di efficacia probante, utile tutt’al pi๠ad indirizzare le verifiche fiscali.