In estrema sintesi, esso consiste nella possibilità di rinviare l’insorgenza del debito IVA dal momento dell’emissione della fattura al momento in cui si percepirà l’incasso, fino ad un termine massimo di un anno dalla data di emissione, e solo purchè il cessionario sia a sua volta titolare di partita IVA.
Per fruire del beneficio èindispensabile indicare in fattura una dicitura con il riferimento all’articolo 7 del D.L. 185/2008, in mancanza del quale l’esigibilità èimmediata.
La conversione in legge del citato decreto-legge e il successivo decreto attuativo varato dal ministro Tremonti hanno apportato alcune modifiche e chiarito alcuni aspetti di dettaglio rispetto alla norma originaria.
In particolare, èstato stabilito che il regime, previsto in principio come esperimento triennale, èinvece da considerarsi definitivo; ma èstato stabilito anche che potranno avvalersene soltanto coloro il cui volume d’affari annuo non supera la soglia di duecentomila euro, sia con riferimento all’anno precedente che a quello in corso.
Nel caso si superasse nel corso dell’anno la soglia indicata, le successive operazioni saranno soggette al regime di esigibilità ordinaria, ma per le fatture già emesse varranno ancora le regole dell’IVA per cassa.
In caso di incasso frazionato, anche il debito IVA sarà frazionato in proporzione: se perciಠsi emette una fattura in giugno e il pagamento avviene per il 50% in luglio e per il 50% in settembre, anche il debito verso l’Erario èdifferito per metà a luglio e per l’altra metà a settembre.
Si ricorda, infine, che anche per il cessionario la detraibilità dell’imposta èrinviata al momento del pagamento.