Se il proprietario di un immobile ha pagato l’IVA per le ristrutturazioni delle case che poi ha destinato all’attività di affittacamere, l’imposta sul valore aggiunto èdetraibile perchè non ècollegata alla classificazione catastale dell’immobile. Lo ha stabilito la Cassazione.Â
Ancora una volta i giudici si sono pronunciati in merito a questioni tributarie che fanno certamente gola a chi ha approfittato in questi mesi delle agevolazioni per le ristrutturazioni. Se c’èchi ha per esempio rimesso in sesto un immobile chiedendo di detrarre l’IVA sulle ristrutturazioni e poi ha cambiato la destinazione d’uso dell’immobile trasformandosi in affittacamere, continua a poter fruire della detrazione.
La classificazione catastale di un immobile non èimportante rispetto alla detraibilità dell’IVA, mentre ècruciale la strumentalità all’esercizio d’impresa. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 8628/2015 con cui si èpronunciata sulla detraibilità dell’IVA delle spese di ristrutturazione delle case destinate ad attività di affittacamere.
Tutto èpartito da un avviso di accertamento emesso dal Fisco con l’obiettivo di recuperare l’IVA detratta sulle spese di ristrutturazione da parte di un contribuente che èstato identificato tra gli affittacamere. L’Erario aveva considerato illegittima la detrazione ritenendo i fabbricati accatastati come civile abitazione quindi nella categoria A2.
Il contribuente ha impugnato l’avviso di accertamento specificando che la ristrutturazione per la quale ha detratto l’IVA riguardava un bene strumentale all’esercizio dell’attività d’impresa, per cui poteva passare in secondo piano la destinazione catastale dell’immobile.
La commissione tributaria provinciale ha accettato il ricorso del contribuente, l’Agenzia delle Entrate èricorsa in Cassazione e anche qui èstata data ragione al contribuente.