La circolare fornisce chiarimenti soprattutto in merito alla base imponibile dell’Ivie. Al riguardo, occorre distinguere a seconda del caso in cui l’immobile sia situato o meno in un paese membro dell’Ue.
► CODICI TRIBUTO F24 IMMOBILI E ATTIVITà€ FINANZIARIE ALL’ESTERO
Qualora esso si trovi in un paese al di fuori dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo (See), la base imponibile ècostituita dal prezzo rilevabile dall’atto di acquisto oppure puಠessere individuata facendo riferimento ai contratti da cui risulta il costo sostenuto per l’acquisto dei diritti sull’immobile. Nel caso in cui sia impossibile risalire al valore indicato in tali contratti bisognerà far riferimento alla legislazione del paese in cui èsituato l’immobile, mentre nel caso in cui sia impossibile risalire all’atto di acquisto occorrerà determinare il valore dell’immobile con riferimento al valore di mercato del luogo in cui èsituato.
Per gli immobili situati nell’Unione europea o in un paese collaborativo del See, invece, la base imponibile èrappresentata dal valore catastale, secondo le regole in vigore nel paese in cui l’immobile èsituato. In caso di assenza di tale valore (come nel caso di Belgio, Francia, Irlanda e Malta), si applica la regola generale sopra illustrata che stabilisce una priorità del costo di acquisto rispetto al valore di mercato.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate ricorda inoltre che per tutti gli immobili situati all’estero èriconosciuto, fino a concorrenza dell’ammontare dell’Ivie dovuta, un credito di imposta a fronte delle tasse già versate per quel determinato immobile all’amministrazione del paese in cui èsituato. Per gli immobili situati nella Ue, in Islanda e Norvegia, èprevisto un ulteriore credito di imposta che èpossibile scomputare dall’imposta dovuta, essendo ammessa anche la detrazione per l’eccedenza di imposta di natura reddituale gravante sui predetti immobili e non utilizzata ai sensi dell’articolo 165 del Tuir.