L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le tabelle con gli importi forfettari che devono essere considerati imponibili, ai fini della tassazione e di ogni adempimento contributivo, per i lavoratori occupati in via continuativa all’estero. Un’utile riferimento per quanti hanno deciso di andare all’estero per una migliore retribuzione.Â
Ogni anno, per tutti coloro che hanno un contratto di lavoro dipendente all’estero, ma mantengono la residenza fiscale in Italia, sono definite le retribuzioni stabilite per il pagamento delle tasse. I dettagli sono inseriti all’interno del decreto pubblicato il 14 gennaio 2015 dal Ministero delle politiche sociali e pubblicato poi sulla Gazzetta ufficiale.
Il reddito convenzionale puಠessere usato dai lavoratori indicati in sostituzione della retribuzione effettivamente erogata, al lordo dei benefit, per il pagamento dei contributi e delle tasse, quindi per assolvere agli adempimenti contributivi e fiscali. I lavoratori che possono usare questa “agevolazione” devono lavorare almeno 183 giorni all’estero, nell’arco di 12 mesi che non necessariamente devono coincidere con l’anno solare.
Il rapporto di lavoro, perà², deve essere da dipendente e con un datore di lavoro unico, per cui sono escluse da questa tassazione tutte le trasferte e le missioni presso società collegate al datore di lavoro e presso clienti stranieri. Il contratto deve prevedere l’esecuzione di prestazioni in territorio straniero e deve anche prevedere che il lavoratore abbia un “ruolo estero”.
Questo vuol dire che nella normativa di applicazione del reddito convenzionale non possono essere inclusi coloro che hanno doppie imposizioni, lavoratori per i quali èprevista la tassazione del reddito esclusivamente nel Paese estero.
Tutti i lavoratori sono divisi in base alle mansioni (operai e impiegati, quadri, dirigenti e giornalisti) e agli specifici settori produttivi (industria tessile, edile, cinematografica, artigianato, trasporti, assicurazioni, etc). Nel caso in cui il lavoratore operi in un settore produttivo non compreso tra quelli nelle tabelle, non puಠrientrare in questa applicazione del regime particolare definito dall’Agenzia delle Entrate.
La retribuzione convenzionale si riferisce ad una mensilità .