Il Testo Unico per l’Edilizia raggruppa e definisce i lavori in cinque categorie e grazie ad una disambiguazione del termine “straordinario”, una legge successiva, precisa quando èpossibile applicare l’IVA ordinaria al 22% e quando quella straordinaria al 10%.Â
Secondo il Testo Unico, i lavori edili sono disivibili in cinque categorie base:
- lavori di manutenzione ordinaria;
- lavori di manutenzione straordinaria;
- lavori di recupero e restauro conservativo;
- lavori di ristrutturazione edilizia;
- lavori di ristrutturazione urbanistica.
In una ristrutturazione edilizia la Circolare del Ministero delle Finanze 24 febbraio 1998, n. 57 indica le caratteristiche di riferimento per la classificazione tra i lavori ordinari o straordinari. In pi๠nel 1999 ècaduta la distinzione tra piccoli e grandi interventi edilizi, fino a quel momento rilevante per l’individuazione dell’aliquota fiscale da applicare.
Oggi l’IVA agevolata in edilizia al 10% si applica per i tutti i lavori realizzati su fabbricati “a prevalente destinazione abitativa privata†e in particolare in questi casi:
- Acquisto di materiali (piastrelle, pitture, laterizi, ecc.) per interventi di recupero edilizio, purchè la posa in opera sia effettuata dal rivenditore;
- Acquisto di beni finiti (sanitari, caldaie, termosifoni, ecc.) per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, purchè la posa in opera sia effettuata dal rivenditore;
- Acquisto di beni finiti per lavori di ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica, restauro e risanamento conservativo, anche senza posa in opera da parte del rivenditore;
- Prestazioni di servizi eseguiti sulla base di contratti di appalto per interventi di recupero edilizio di qualsiasi tipologia.