Nel 2015 debutta un nuovo regime fiscale, definito forfetario per tutti coloro che avevano aderito negli anni passati al regime dei nuovi minimi. L’Agenzia delle Entrate prova a fare chiarezza sull’argomento specificando chi èdentro e chi èfuori da questo regime sulla base delle quattro condizioni che nell’anno precedente si devono essere verificate in modo concomitante.Â
Il regime dei nuovi minimi ormai èpassato, tranne per coloro che non hanno ancora compiuto 5 anni di attività e quindi possono rimanere in questo regime fiscale e tranne per coloro che hanno aderito e non hanno ancora raggiunto la soglia anagrafica dei 35 anni. Loro possono scegliere se restare o aderire al forfetario, tutti gli altri ci sono dentro di diritto.
Questo regime prevede che i ricavi o i compensi raccolti in un anno siano moltiplicati per un coefficiente che varia in base all’attività svolta al fine di determinare il reddito a forfait al quale èapplicata un’aliquota del 15 per cento da versare negli stessi tempi e nei modi previsti per l’Irpef. Per accedere al forfetario, comunque, bisogna che nell’anno precedente si siano verificate in modo concomitante queste quattro situazioni che l’Erario riassume per punti:
- i ricavi/compensi conseguiti/percepiti, ragguagliati ad anno e senza considerare gli eventuali importi derivanti dall’adeguamento agli studi di settore o ai parametri, non devono superare i limiti indicati nella tabella sottostante
- le spese complessivamente sostenute per lavoro accessorio, lavoratori dipendenti, collaboratori (anche a progetto), comprese le somme erogate agli associati sotto forma di utili da partecipazione, non devono eccedere i 5.000 euro lordi
- il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali risultanti alla chiusura dell’esercizio non deve superare i 20.000 euro, considerando: per i beni in locazione finanziaria, il costo sostenuto dal concedente; per i beni in locazione, noleggio e comodato, il loro valore normale (articolo 9 del Tuir); per i beni utilizzati promiscuamente, il 50%. Nel conteggio non rientrano i beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e i beni immobili, in qualsiasi modo acquisiti, utilizzati per l’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione
- eventuali redditi di lavoro dipendente e assimilati posseduti non devono essere superiori a quelli d’impresa, arte o professione, a meno che il rapporto di lavoro sia cessato o la somma delle due tipologie di reddito non ecceda i 20.000 euro.