La finalità della legge èquella di consentire allo Stato di acquisire dai privati il patrimonio storico e artistico in loro possesso, per garantirne la tutela e la fruibilità del pubblico.
In pratica, dunque, il contribuente che si fronte nella condizione di dover pagare per qualsiasi motivo imposte di natura statale (dall’IRPEF all’IVA fino alla reintrodotta imposta sulle successioni e donazioni) puಠpresentare un’istanza al Ministero dei Beni Culturali, chiedendo di risanare la propria situazione tributaria cedendo allo Stato beni d’interesse artistico in suo possesso.
Il Ministero emana a quel punto, nel pi๠breve tempo possibile, un decreto in cui dichiara se èinteressato ad accogliere la proposta e quale valore attribuisce ai beni descritti; il contribuente ha due mesi di tempo per accettare espressamente queste condizioni. Se si raggiunge l’accordo con il contribuente, a quel punto il valore attribuito ai beni ceduti èutilizzato per compensare il debito d’imposta.
Dalla differenza potrebbe risultare un credito a favore del contribuente, che puಠchiederla a rimborso, oppure un’eccedenza di debito ancora da saldare.
àˆ da sottolineare che la presentazione dell’istanza non sospende in alcun modo gli obblighi tributari del contribuente, che dunque potrebbe essere chiamato a pagare integralmente le imposte dovute salvo poi chiedere il rimborso una volta che il Ministero dei Beni Culturali abbia accolto l’istanza.
Si segnala, infine, che in ventisei anni di vigenza di questa legge, solo in una quarantina di casi si èrealizzato quest’insolito scambio “tasse contro opere d’arteâ€.