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Liquidazione delle imprese individuali

Solitamente, quando un imprenditore individuale sceglie di chiudere i battenti della sua attività , lo fa con effetto immediato: comunica all’Agenzia delle Entrate la cessazione della partita IVA.

La conseguenza pi๠rilevante èche tutti i beni dell’attività  ancora in essere alla data di cessazione vanno autofatturati, poichè passano di proprietà  dal soggetto inteso come imprenditore al medesimo soggetto in qualità  di privato cittadino.


I riflessi possono essere pesanti dal punto di vista dell’IRPEF: le plusvalenze che derivano dall’autoconsumo possono essere molto elevate e, in virt๠del principio delle aliquote progressive per scaglioni di reddito, portare ad una tassazione piuttosto onerosa.

Esiste, tuttavia, un’alternativa, seppure poco praticata: infatti, anche le ditte individuali possono passare attraverso una fase di liquidazione simile a quella – ineludibile – cui sono soggette le società . Durante la liquidazione, tutti i beni vengono ceduti a terzi (o autofatturati) e i debiti saldati.
Il vantaggio fiscale dipende dal fatto che i redditi conseguiti durante la liquidazione possono essere tassati a parte, con un’aliquota agevolata (calcolata secondo un complesso meccanismo), purchè l’azienda sia stata in attività  per almeno cinque anni.


Per accedere alla tassazione agevolata, l’imprenditore deve innanzitutto presentare una dichiarazione di variazione IVA per comunicare l’avvio della liquidazione, e successivamente la cessazione quando sarà  il momento.

Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha anche chiarito gli obblighi da soddisfare dal punto di vista della dichiarazione dei redditi: occorre presentarne ben tre. La prima fa riferimento al periodo che va dal primo gennaio alla data antecedente l’inizio della liquidazione, mentre la seconda va dal giorno successivo fino al 31 dicembre; entrambe includeranno soltanto il frontespizio e il quadro dei redditi di impresa (RF o RG).
L’ultima dichiarazione, infine, avrà  le caratteristiche consuete, e ripresenterà  sinteticamente i redditi già  indicati nelle due denunce precedenti.