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Liquidazione e imposte dirette (I)

imposte

La liquidazione èuno di quegli eventi che producono riflessi particolari dal punto di vista fiscale, perchè producono una situazione straordinaria, come la fusione, la scissione, la trasformazione, il conferimento d’azienda e il fallimento.

Le regole stabilite per l’imposta sui redditi sono sostanzialmente comuni ai soggetti IRPEF e IRES. Innanzitutto ènecessario individuare la data d’inizio della liquidazione: secondo la legge, per i soggetti IRES essa ècostituita dalla data del verificarsi della causa estintiva, mentre per i soggetti IRPEF si prende in considerazione la data indicata nella dichiarazione IVA di variazione dati comunicata all’Agenzia delle Entrate.


Ipotizziamo, dunque, che la liquidazione abbia inizio in data 20 aprile. Ciಠsignifica che il periodo d’imposta va suddiviso in due tronconi: il primo partirà  il primo gennaio e si concluderà  il 19 aprile; il secondo, invece, andrà  dal 20 aprile al 31 dicembre.

Se il periodo d’imposta ordinario non coincide con l’anno solare, i riferimenti alle date del primo gennaio e del 31 dicembre vanno sostituiti con i corrispondenti primo e ultimo giorno del periodo d’imposta.


Per il primo troncone occorre applicare le consuete regole del reddito d’impresa: le differenze derivanti dal fatto che il periodo d’imposta èpi๠corto del solito sono date dalla necessità  di ragguagliare alcune componenti reddituali (per esempio gli ammortamenti), che vanno riparametrate all’effettiva durata, e alle nuove tempistiche da rispettare.

Occorre infatti presentare una specifica dichiarazione dei redditi riferita a questo primo troncone, da inviare telematicamente entro l’ultimo giorno del nono mese seguente all’inizio della liquidazione (nell’esempio proposto, andremmo dunque al 31 gennaio successivo), mentre, se emergono debiti d’imposta, la scadenza ordinaria per il pagamento èil giorno 16 del sesto mese successivo (nell’esempio: 16 ottobre).