La precisazione rispetto ai versamenti dell’IVA, arriva dall’Agenzia delle Entrate che entra nel merito dell’emissione delle fatture anticipate spiegando che se anche la fattura èmessa in anticipo, in ogni caso chi la emette non puಠsottrarsi al pagamento dell’imposta e non pul detrarre quella corrisposta in rivalsa per le operazioni fatte “a monte”. Facciamo chiarezza.Â
Se il cedente emette una fattura in anticipo rispetto alla cessione del bene, l’operazione commerciale/economica si deve considerare effettuata ai fini dell’IVA nel momento in cui il documento contabile èmesso e limitatamente rispetto all’importo fatturato.
La validità del principio che èspiegato dal comma 4 dell’articolo 6 del Dpr 633/1972, èrichiamato anche dalla sentenza 16873/2014Â della Corte di Cassazione che spiega come anche in caso di fatturazione anticipata, la data di emissione del documento èquella relativa per definire l’operazione effettuata e il versamento dell’imposta da fare.
Quando una fattura èmessa anche se non c’èl’immediata cessione del bene, il cessionario puಠdetrarre l’operazione e il cedente ha l’obbligo di versare l’imposta che lo riguarda. Il bene èconsiderato infatti ceduto. Secondo la Corte di Cassazione, in caso di fatture emesse per operazioni inesistenti, l’imposta va versata per l’intero ammontare indicato nella fattura perchਠil tributo èconsiderato “fuori conto” e l’obbligazione èisolata da quella che interessa l’intera massa di operazioni. Il che vuol dire, per farla breve, che non si puಠfare una compensazione tra l’IVA ” a valle” e l’IVA £ a monete”.
Chi emette la fattura anticipata quindi:
1. non puಠsottrarsi all’obbligo di versamento dell’imposta,
2. non puಠdetrarre l’IVA già corrisposta in rivalsa alle operazioni “a monte”.