Sull’IRAP c’èsempre molta confusione ma per quanto riguarda gli studi associati di professionisti, la Corte di Cassazione non ha dubbi: l’IRAP deve essere pagata perchèlo studio associato ha una forma giuridica equiparata alle società semplici e quindi il tributo èdovuto indipendentemente dal requisito di autonoma organizzazione e dalle altre condizioni. I dettagli.Â
La Corte di Cassazione con la sentenza numero 25313 del 28 novembre 2014 ha stabilito che gli studi associati che esercitano una professione liberale, a prescindere dal requisito dell’autonoma organizzazione, devono pagare l’IRAP. Il pronunciamento, come al solito, arriva a conclusione di una vicenda processuale.
Il CTR dell’Emilia Romagna aveva accolto l’appello di uno studio legate associato che aveva chiesto il rimborso dell’IRAP versata dal 2001 al 2004 perchè aveva dimostrato che i due avvocati associati, nell’ambito dell’associazione professionale ricorrente, esercitavano l’attività professionale senza essere aiutati da personale ma soltanto con il supporto di mezzi di uso comune che sono utili allo svolgimento dell’attività autonoma e con l’impiego di beni strumentali di limitate dimensioni.
Il giudice regionale ha stabilito che dall’esercizio professionale mediante studio associato  non conseguiva necessariamente che l’IRAP fosse dovuta e per questo invitava ad analizzare caso per caso se ricorresse il requisito di attività autonomamente organizzata.
L’amministrazione finanziaria ha perಠdeciso il ricorso in cassazione per due motivi:
1. perchè riteneva che lo studio associato fosse autonomamente organizzato,
2. perchè c’era un vizio di motivazione nella ricorrenza del requisito.
La Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo del ricorso e ha spiegato che le società semplici e quelle ad esse equiparate come lo studio associato, devono pagare l’IRAP.