Tale maggiorazione, ricordiamo, èprevista dal Dl 138/2011, meglio conosciuto come “manovra di ferragosto”, e si applica alle società non operative e in perdita sistematica che rientrano tra i soggetti passivi Ires secondo le regole ordinarie di determinazione dell’Ires.
Al riguardo, in particolare, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le società per azioni, le società a responsabilità limitata e le società in accomandita per azioni che si qualificano come “società di comodo” che hanno optato per il regime della trasparenza fiscale, sia in qualità di partecipate che in qualità di partecipanti, devono provvedere ad applicare la maggiorazione separatamente e in via del tutto autonoma.
Allo stesso modo, anche nel caso del regime del consolidato nazionale, la società di comodo assoggetta individualmente il proprio risultato alla maggiorazione Ires, a prescindere se sia controllante o controllata. La stessa circolare precisa anche che la maggiorazione deve essere applicata esclusivamente al reddito imponibile realizzato nel periodo d’imposta in cui la società risulta “di comodo”.
La base imponibile su cui deve essere applicata la maggiorazione èdata dal reddito minimo presunto oppure, se superiore, dal reddito determinato secondo le regole vigenti, mentre per quanto riguarda il periodo di applicazione, la maggiorazione deve essere applicata a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 17 settembre 2011, quindi dal 2012 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.