In altre parole, dunque, se i lavori sono effettuati a cavallo del 31 dicembre 2012 ma il pagamento viene effettuato solo nel 2013, la comunicazione non deve essere inviata. Al contrario, deve essere spedita nel caso in cui èstato versato un acconto lo scorso anno.
La comunicazione èconnessa all’agevolazione fiscale consistente in uno sconto d’imposta pari al 55% delle spese sostenute (36% dopo il 30 giugno 2013), detraibile dall’Irpef o dall’ires, e deve essere inviata esclusivamente per via telematica utilizzando il modulo di comunicazione degli interventi di riqualificazione energetica messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Il mancato invio della comunicazione, tuttavia, non comporta la decadenza del diritto ad usufruire di tale agevolazione ma soltanto l’applicazione di una multa di ammontare compreso tra 258 e 2.065 euro.
Al riguardo ricordiamo che la suddetta comunicazione all’Agenzia delle Entrate non sostituisce quella che deve essere trasmessa all’Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Inoltre, se il contribuente con lavori a cavallo d’anno ha intenzione di iniziare a beneficiare da subito della detrazione, senza quindi attendere il termine dei lavori e il conseguente invio della documentazione all’Enea, deve attestare che i lavori non sono stati ultimati nell’anno precedente.