Innanzitutto, scompare la cartella di pagamento successiva all’avviso di accertamento. Secondo le norme oggi vigenti, un contribuente che subisce controlli sostanziali da parte dell’Agenzia delle Entrate riceve, in caso di contestazioni, un avviso di accertamento con l’indicazione delle somme da versare: ha sessanta giorni di tempo per pagare (con sanzioni ridotte), o impugnare l’atto, o ancora presentare un’istanza di accertamento con adesione.
Se non fa nulla di tutto questo, nei mesi successivi arriverà una cartella di pagamento (con iscrizione a ruolo della somma), il cui mancato saldo entro sessanta giorni comporta l’avvio delle procedure forzate di riscossione da parte di Equitalia.
La nuova procedura velocizza i tempi: già con l’avviso di accertamento la somma sarà iscritta a ruolo, e dopo novanta giorni dalla sua notifica (quindi, trenta dopo la scadenza per il pagamento) partiranno le procedure esecutive. La nuova regola entrerà in vigore nel luglio 2011 con riferimento ai periodi d’imposta 2007 e successivi.
Ma la stretta colpisce anche in altre direzioni. Chi fa ricorso in commissione tributaria puà², com’ noto, chiedere contestualmente, per gravi motivi, la sospensione degli effetti dell’atto impugnato; ma, col decreto, èstabilito con efficacia immediata che la sospensiva dura solo 150 giorni: alla scadenza, eventualmente, occorrerà presentare una nuova istanza.
E, dal prossimo gennaio, anche una nuova limitazione alle compensazioni indebite in F24. Le imposte iscritte a ruolo potranno continuare ad essere compensate con gli eventuali crediti tributari vantati, ma solo se l’ordinario termine per il pagamento non èscaduto: altrimenti, il credito impiegabile in compensazione non potrà superare il tetto di 1.500 euro.