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Mediazione tributaria obbligatoria per liti fino a 20.000 euro

Con la circolare n. 9/E del 19 marzo 2012 l’Agenzia delle Entrate ha illustrato il nuovo istituto introdotto dall’articolo 39 del Dl 98/2011: la mediazione tributaria.

Tale norma, in particolare, stabilisce che per le controversie riguardanti atti dell’Agenzia delle Entrate e aventi valore non superiore a 20.000 euro, la proposizione del ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale deve essere necessariamente preceduta dalla presentazione di un’istanza di annullamento dell’atto stesso, anche solo parziale.

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In altre parole, dunque, in virt๠dell’entrata in vigore di tale norma, il ricorso giurisdizionale eventualmente proposto senza aver dato avvio al procedimento amministrativo èinammissibile, ne deriva quindi che la presentazione della preventiva istanza di annullamento èobbligatoria per liti aventi un valore fino a 20.000 euro.

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La presentazione dell’istanza deve essere effettuata negli stessi termini e con le stesse modalità  previste per l’impugnazione dell’atto dinanzi alla Ctp. Inoltre essa vale come notificazione del ricorso, in quanto qualora si intenda adire il giudice a seguito di esito negativo del procedimento di mediazione, il contribuente ètenuto unicamente a costituirsi in giudizio mediante deposito presso la segreteria della Commissione tributaria dell’istanza proposta.

Il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, ha spiegato il nuovo istituto ha come obiettivo quello di alleggerire il lavoro della Commissione tributaria provinciale. In base alle prime stime, infatti, la mediazione tributaria consentirà  di risolvere circa oltre 110.000 liti, ovvero il 66% del contenzioso.

L’obbligatorietà  della mediazione tributaria, ricordiamo, riguarda le liti aventi ad oggetto atti notificati a partire dal 1° aprile 2012.