In particolare, il modello Unico 2013 puಠessere presentato dai contribuenti residenti in Italia che: non hanno variato il domicilio fiscale dal 1° novembre 2011 alla data di presentazione della dichiarazione, non sono titolari di partita Iva, non devono presentare la dichiarazione per conto di altri, non devono presentare una dichiarazione correttiva o integrativa, intendono fruire delle detrazioni e deduzioni per gli oneri sostenuti, nonchè delle detrazioni per carichi di famiglia e lavoro.
Per poter utilizzare la versione semplificata del modello Unico 2013 èinoltre necessario aver percepito uno o pi๠dei seguenti redditi: redditi di terreni e di fabbricati; redditi di lavoro dipendente o assimilati; redditi di pensione; redditi derivanti da attività commerciale e di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e dall’assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere.
Il modello Unico mini 2013 deve essere presentato dal 2 maggio 2013 al 1° luglio 2013 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale, oppure entro il 30 settembre 2013 se la presentazione viene effettuata in via telematica direttamente dal contribuente oppure se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati o da un Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
I versamenti risultanti dalla dichiarazione devono essere eseguiti entro il 17 giugno 2013, oppure entro il 17 luglio 2013 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Per le imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi che non superano ciascuna l’importo di euro 12,00 non vanno effettuati nè i versamenti nè la compensazione delle singole imposte.