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Modifica elenco fiscale attività  agricole

L’articolo 32 del Testo Unico sull’Imposta sui Redditi stabilisce che, entro alcuni limiti dimensionali, quanto ricavato dalla produzione di prodotti agricoli non èsoggetto alle norme sul reddito d’impresa bensଠa quello fondiario.

In altre parole, chi, ad esempio, coltiva il suo campo a grano oppure vi alleva pecore non sarà  tassato sulla base delle effettive entrate e uscite, bensଠforfettariamente su base catastale, il che èuna notevole semplificazione contabile nonchè un’agevolazione sulla pressione fiscale.


L’articolo 32 rinvia ad uno o pi๠decreti del ministero delle Finanze per la precisa delimitazione di quali attività  e prodotti agricoli siano interessati dalla norma agevolatrice; e, con un provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 settembre, il ministero ha rivisto l’elenco in questione, ampliandolo e facendo dunque rientrare anche alcuni comparti prima esclusi o comunque non espressamente richiamati.

In particolare, il nuovo elenco comprende ora anche le attività  di manipolazione, trasformazione e conservazione di farina di legumi e tuberi, frutta secca, grappa, malto, birra e, soprattutto, pane e altri prodotti di panetteria. Inoltre, alle attività  di conservazione di animali acquatici (pesci, molluschi e crostacei) si uniscono ora anche quelle di produzione.


Non sono toccate, invece, tutta una serie di attività  già  considerate dalla versione precedente: si va dai vini all’olio d’oliva, dalle carni ai cereali.
Le nuove norme entrano in vigore a partire dal periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2009: percià², per tutti coloro per cui il periodo d’imposta coincide con l’anno solare, la novità  ègià  operativa.

Fonte: Il Sole 24 Ore