In altre parole, chi, ad esempio, coltiva il suo campo a grano oppure vi alleva pecore non sarà tassato sulla base delle effettive entrate e uscite, bensଠforfettariamente su base catastale, il che èuna notevole semplificazione contabile nonchè un’agevolazione sulla pressione fiscale.
L’articolo 32 rinvia ad uno o pi๠decreti del ministero delle Finanze per la precisa delimitazione di quali attività e prodotti agricoli siano interessati dalla norma agevolatrice; e, con un provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 settembre, il ministero ha rivisto l’elenco in questione, ampliandolo e facendo dunque rientrare anche alcuni comparti prima esclusi o comunque non espressamente richiamati.
In particolare, il nuovo elenco comprende ora anche le attività di manipolazione, trasformazione e conservazione di farina di legumi e tuberi, frutta secca, grappa, malto, birra e, soprattutto, pane e altri prodotti di panetteria. Inoltre, alle attività di conservazione di animali acquatici (pesci, molluschi e crostacei) si uniscono ora anche quelle di produzione.
Non sono toccate, invece, tutta una serie di attività già considerate dalla versione precedente: si va dai vini all’olio d’oliva, dalle carni ai cereali.
Le nuove norme entrano in vigore a partire dal periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2009: percià², per tutti coloro per cui il periodo d’imposta coincide con l’anno solare, la novità ègià operativa.
Fonte: Il Sole 24 Ore