Se la dichiarazione presentata a luglio presenta delle imprecisioni o degli errori relativi al maggiore o minore credito d’imposta o legati ai dati del sostituto d’imposta, èpossibile fare delle modifiche ma bisogna farlo entro il 26 ottobre e rivolgendosi ad un CAF oppure ad un intermediario abilitato.Â
Prima di passare all’analisi dei casi specifici, bisogna ricordare come fa il fisco che la presentazione di una integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del primo modello 730 e, quindi, non fa venir meno l’obbligo da parte del datore di lavoro o dell’ente pensionistico di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base alla dichiarazione originaria. Abbiamo parlato di Integrazione dei dati del sostituto d’imposta e Maggiore credito, minor debito o imposta invariata e integrazione dei dati del sostituto. Adesso affrontiamo un’altra tematica.
Maggiore credito, minor debito o imposta invariata
Se l’integrazione e/o la rettifica comporta un maggior credito o un minor debito (ad esempio, per oneri non indicati nel 730 originario) o un’imposta pari a quella determinata nella dichiarazione già presentata (ad esempio, per correggere dati che non modificano la liquidazione delle imposte), il contribuente puಠpresentare entro il 26 ottobre un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, indicando il codice “1†nella casella “730 integrativo†presente nel frontespizio. La dichiarazione va comunque affidata a un Caf o a un professionista abilitato, anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto d’imposta, esibendo, in quest’ultimo caso, tutta la documentazione relativa anche al 730 originario (in caso di assistenza prestata dal Caf o dal professionista, èsufficiente la documentazione necessaria al controllo della conformità dell’integrazione).
In alternativa, si poteva presentare un modello Unico Persone fisiche 2015 entro il 30 settembre scorso (correttiva nei termini), utilizzando l’eventuale differenza a credito o richiedendone il rimborso.
La rettifica con Unico potrà anche avvenire entro il termine previsto per la presentazione del modello relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa a favore).