La prima modifica riguarda l’aggiunta all’articolo 16 del Dlgs 472/1997 del nuovo comma 7-bis, il quale stabilisce che le sanzioni che vengono rideterminate dall’ufficio sulla base delle deduzioni difensive presentate dal contribuente sono definibili, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, con il pagamento di 1/3 del loro importo.
La possibilità del pagamento ridotto in realtà prima delle modifica era già prevista, ma solo in relazione alla prima contestazione, cioèprima che il contribuente provvedesse a presentare le eventuali deduzioni. Al contrario, invece, la modifica introdotta non cambia nulla rispetto al passato nel caso di mancato accoglimento delle deduzioni, in questo caso le sanzioni dovranno essere sempre versate per intero.
[RAVVEDIMENTO OPEROSO DICHIARAZIONE ICI]
Tale modifica èapplicabile sia alle sanzioni notificate dopo la data di entrata in vigore del Dl 98/2011, ovvero a partire dal 6 luglio 2011, sia alle sanzioni modificate prima dell’entrata in vigore di tale data ma per le quali non sono ancora scaduti i termini per la proposizione del ricorso.
La seconda novità riguarda invece la modifica apportata all’articolo 17 dello stesso decreto legislativo e prevede che il tributo e la relativa sanzione dovranno essere richiesti con un unico atto, in altre parole l’irrogazione delle sanzioni collegate al tributo non potranno pi๠essere notificate mediante un atto distinto. Tale procedura era in realtà già attivabile, ma solo in via discrezionale da parte dell’ufficio stesso, mentre a partire dal 1° ottobre 2011 diventerà obbligatoria.