Se originariamente l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che un livello anche minimo di organizzazione èsempre presente per i titolari di partita IVA, già da tempo ha dovuto arrendersi alle sentenze della Corte di Cassazione che ha escluso questa necessarietà per i piccoli professionisti, che spesso non dispongono di altra organizzazione che la cancelleria, qualche pezzo d’arredamento e un’automobile.
In compenso, l’Agenzia ha continuato a ritenere che chi produce reddito di impresa presenta inderogabilmente un’autonoma organizzazione, posto che la definizione stessa di imprenditore (art. 2082 cod. civ.) la prevede espressamente.
Ma ora anche questo caposaldo interpretativo sembra soccombere di fronte alle ultime sentenze della Cassazione: con le sentenze 12110 e 12111 dello scorso 26 maggio, la Suprema Corte ha ritenuto che alcuni piccoli imprenditori, come gli agenti di commercio e i promotori finanziari, quando non dispongono di dipendenti o collaboratori in genere e hanno una dotazione minima di beni strumentali, non sono da ritenersi dotati di autonoma organizzazione e dunque sono da ritenersi esenti da IRAP.
In ogni caso, èda escludersi l’esenzione quando l’agente o promotore sia il titolare responsabile dell’attività (e quindi non sia inserito in strutture pi๠ampie).
Si segnala che l’offensiva contro l’assoggettamento ad IRAP ha segnato negli ultimi anni moltissimi risultati a favore dei contribuenti. Fra le sentenze pi๠curiose, si ricordano quelle che hanno deliberato l’esenzione per lo showman Rosario Fiorello e per i giudici della trasmissione televisiva “Forumâ€.