Nel 2007, il Governo Prodi eliminಠalcune regole molto complesse introdotte da Tremonti nella precedente legislatura, ma sostituendole con altri metodi di calcolo altrettanto complessi se non di pià¹.
Fermo restando che ai fini IRAP gli interessi passivi sono sempre e del tutto indeducibili, per l’imposta sui redditi la situazione èmolto pi๠indecifrabile. Innanzitutto, occorre calcolare il rapporto fra i proventi imponibili e i proventi totali: se ad esempio una società calcola ricavi pari a centomila euro, di cui tremila non tassabili per qualunque motivo (per esempio, perchè plusvalenze non imponibili), il rapporto che se ne deriva èquello dell’imponibilità del 97%: ebbene, anche gli interessi passivi sono deducibili teoricamente per la medesima percentuale, mentre il 3% resta indeducibile.
Ma questo èsolo l’inizio. Abbiamo detto “teoricamente†perchè in realtà secondo il nuovo metodo, gli interessi passivi ‘sopravvissuti’ alla regola appena descritta sono deducibili integralmente solo fino a concorrenza degli interessi attivi imponibili. Percià², se un’impresa vanta interessi attivi imponibili per mille euro e interessi passivi per trentamila (avendo già escluso quelli indeducibili secondo la regola precedente), di questi ultimi solo mille sono deducibili dal reddito.
La quota rimanente, invece, èdeducibile solo se supera la prova del reddito operativo lordo, su cui si tornerà nel prossimo articolo.