Un circolare “omnibus” ha indicato le modifiche introdotte alla dichiarazione dei redditi. Dopo aver preso in esame quel che accade a chi rientra nel regime IVA e dopo aver preso in esame quel che succede in ambito IRPEF, passiamo in rassegna le novità IRES.Â
A parlarne ècome al solito FiscoOggi, il quotidiano online dell’Agenzia delle Entrate di cui riportiamo le seguenti informazioni rispetto all’IRES
In tema di imposizione societaria, la circolare ricorda la riduzione dell’aliquota Ires, che passa dal 27,5% al 24%, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
Di conseguenza èrideterminata anche l’aliquota della ritenuta sugli utili corrisposti alle società soggette a Ires in uno Stato membro white list: l’attuale 1,375% diventa 1,20 per cento.
La Banca d’Italia e gli enti creditizi e finanziari, invece, sono esclusi dalla riduzione dell’aliquota Ires. Per loro, a partire dal 2017, si applicherà un’addizionale di 3,5 punti percentuali.
Sempre nell’ambito delle disposizioni a favore delle imprese, altro punto toccato dalla circolare èil riallineamento dell’avviamento, dei marchi d’impresa e delle altre attività immateriali nelle operazioni straordinarie (fusione, scissione e conferimento d’azienda). L’Agenzia ricorda, in primo luogo, che il riconoscimento fiscale dei maggiori valori contabili iscritti in bilancio si ottiene con il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e dell’Irap, con aliquota del 16 per cento.
Riguardo gli ammortamenti, in base alle versione precedente della disposizione normativa (articolo 15, comma 10, Dl 185/2008), la deduzione del maggiore valore poteva avvenire in misura non superiore a un decimo. La Stabilità 2016 rende pi๠conveniente l’opzione per il regime di imposizione sostitutiva, innalzando a un quinto il limite massimo della quota di ammortamento deducibile in ciascun periodo d’imposta dei maggiori valori affrancati di avviamento e marchi d’impresa, per le operazioni di aggregazione aziendale poste in essere a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
Per le altre attività immateriali, invece, le quote sono deducibili “nel limite della quota imputata a conto economicoâ€.