Ne deriva quindi che, in forza delle modifiche apportate dalla Legge di Stabilità , come parametro per la liquidazione trimestrale dell’Iva non èpi๠utilizzato il volume d’affari previsto dall’art. 7 del DPR 542/99 ma il volume dei ricavi, intendendosi per tali quelli disciplinati dagli articoli 57 e 85 del DPR 917/86 (Testo Unico delle imposte sui redditi).
► BONUS FISCALE BENZINAI DAL 2012
La nuova normativa, in particolare, prevede che potranno liquidare l’Iva trimestralmente, e quindi effettuare il relativo versamento entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari, le imprese individuali, le società di persone e gli enti non commerciali, con riguardo all’attività commerciale esercitata, che nell’anno solare precedente hanno conseguito un ammontare di ricavi non superiore a 400.000 euro (per le imprese esercenti attività di servizi) oppure non superiore a 700.000 euro (per le imprese esercenti altre attività diverse dalla prestazione di servizi).
► NOVITà€ LEGGE STABILITà€ SUL LAVORO
Le nuove soglie per la liquidazione trimestrale dell’Iva previste dalla legge di stabilità riguardano la dichiarazione da presentare a partire dal 2013 in relazione al 2012.
Per quanto riguarda la liquidazione dell’Iva annuale, rimangono in vigore i vecchi termini, ovvero: nel caso in cui il volume d’affari risulti essere inferiore a 309.874,14 euro per i servizi o a 516.456,90 euro per le attività , il pagamento del saldo Iva annuale deve essere effettuato entro il 16 marzo dell’anno successivo; al contrario, invece, nel caso in cui il volume d’affari risulti essere superiore a 309.874,14 euro per i servizi o a 516.456,90 euro per le altre attività , il pagamento del saldo Iva annuale deve essere effettuato entro il 16 febbraio dell’anno successivo. Il volume d’affari in ogni caso non deve superare il nuovo limite previsto dal decreto sviluppo per applicare la contabilità semplificata, altrimenti si pagherebbe entro il 16 gennaio (liquidazione mensile).