Se un’azienda non fa i dovuti versamenti tributari dicendo che èstata colpa della crisi se non ha rispettato la legge privilegiando altri tipi di pagamenti, non evita la punizione e la condanna. Ecco la precisazione che arriva proprio dall’Agenzia delle Entrate.Â
L’azienda che decide di pagare le retribuzioni dei dipendenti perchè si convince che le ritenute non pagate siano di importo inferiore alla soglia di punibilità , non ottengono sconti di pena. Secondo l’Agenzia delle Entrate infatti, l’imprenditore èpunibile nel momento in cui non si preoccupa di mettere da parte le somme necessarie per fare i versamenti tributari come previsto dalla legge.
Se anche si usa la giustificazione della crisi di liquidità , causa da uno shock finanziario, la punibilità ècomunque prevista. Lo ha precisato l’Erario sulla base della sentenza numero 52038/2014 della Corte di Cassazione.
Il fatto da cui prende spunto la sentenza èquello di un imprenditore condannato per aver omesso di versare entro i termini previsti dalla legge per la presentazione del modello 77o, le ritenute della certificazione rilasciata ai dipendenti per una somme integrante la soglia di punibilità . Bel ricorso in Cassazione il contribuente impugna la sentenza per vizi di motivazione e per violazione della legge per insussistenza dell’elemento psicologico del reato.
L’imprenditore era infatti convinto di non superare la soglia di punibilità necessaria per la sussistenza del reato. La sentenza ha chiarito che i casi in cui la crisi di liquidità scrimina il reato sono davvero pochi quindi l’imprenditore che non versi i contributi per shock finanziario dell’azienda, èpunibile per il reato di evasione fiscale.