La circolare anzitutto prevede la riduzione della sanzione a un ottavo del minimo nel caso in cui gli errori commessi nella compilazione vengano sanati entro un anno dall’omissione o dall’errore.
I chiarimenti pi๠importanti previsti dalla circolare prevedono la non obbligatorietà della comunicazione per determinate fattispecie, ossia: le prestazioni di servizi fruite dal dipendente in trasferta in paesi facenti parte della black list, nel caso in cui si tratti di spese incluse dall’azienda nel costo del personale; le prestazioni di servizi e le cessioni di beni realizzate presso il rappresentante fiscale di un paese black list, nel caso in cui l’operatore economico “rappresentato” non èstabilito in un paese a fiscalità privilegiata; le cessioni e gli acquisti di beni non soggetti a Iva, anche nel caso in cui siano stati effettuati dalla stabile organizzazione del soggetto residente nei confronti di un operatore localizzato in un paese black list; le cessioni gratuite, realizzate con operatori economici situati in un paese black list di beni il cui costo non superi i 25,82euro e la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa; beni per i quali non èstata operata la detrazione dell’imposta; campioni di modico valore appositamente contrassegnati; le operazioni dei commercianti al dettaglio ed equiparati, nel caso in cui, in base all’articolo 22 del Dpr 633/1972, viene emesso lo scontrino o la ricevuta fiscale anzichèla fattura.