Le operazioni che devono essere escluse, in particolare, sono tutte quelle che risultano prive di uno dei presupposti di applicazione dell’Iva, ossia il presupposto territoriale, oggettivo e soggettivo. Tale principio implica anzitutto che non dovranno essere comunicate, o almeno non in questa sede, tutte le operazioni non rilevanti territorialmente in Italia.
► SANZIONI SPESOMETRO PER RITARDO O ERRORI NELLA COMUNICAZIONE
La ratio èda ricercare nella volontà di non creare una duplicazione delle dichiarazioni richieste al contribuente. Ne deriva quindi che risultano escluse dall’obbligo di comunicazione le esportazioni di beni (art.8, comma 1, lettere a) e b) del DPR 633 del 1972) in quanto già note al fisco per via dell’obbligo di emissione della bolletta doganale, nonchè le esportazioni indirette (articolo 8 del DPR 633 del 1972 ma lettera c) e le triangolazioni comunitarie (articolo 58 del decreto legge n. 331 del 1993). Risultano inoltre escluse le operazioni che rientrano già nell’obbligo di comunicazione black list, ossia riferite ad operazioni intercorse con soggetti aventi sede in uno dei paesi a fiscalità privilegiata.
► SPESE RILEVANTI PER IL REDDITOMETRO
Sono inoltre escluse tutte quelle operazioni che già sono oggetto di comunicazione all’anagrafe tributaria, quindi ad esempio i contratti di assicurazione, gli interessi sui mutui dati ai dipendenti, i premi per assicurazioni sulla vita, i contratti di somministrazione di energia elettrica, i pagamenti che transitano mediante carte di credito o carte di debito, le operazioni di cessione o di acquisto di immobili avvenute tra una persona fisica residente in italia e un costruttore, le operazioni effettuate e ricevute in ambito comunitario ed oggetto della comunicazione intrastat, ecc.
Sono inoltre esclusi dall’adempimento i soggetti aderenti al regime dei minimi e i passaggi interni di beni tra rami d’azienda, purchè documentati con fattura.