L’obbligo di comunicazione delle operazioni con soggetti che risiedono in uno dei paesi ricompresi nella cosiddetta black list èa carico di tutti i soggetti passivi d’Iva che agiscono nell’esercizio di un’impresa, di un’arte o di una professione.
► COMPILAZIONE MODULO RW BLACK LIST
I paesi considerati a fiscalità privilegiata e che rientrano quindi nella lista nera sono stati inizialmente individuati con il decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10/5/1999. Tale lista ha poi subito una successiva modifica con il decreto emesso il 27 luglio 2010, attraverso il quale si èprovveduto ad eliminare dall’elenco Malta e Cipro.
Nel corso del 2011 non sono state apportate altre modifiche all’elenco, nè in programma per i prossimi mesi l’eliminazione o l’aggiunta di altri paesi.
► CHIARIMENTI COMUNICAZIONI BLACK LIST DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Anche per il 2012, dunque, salvo eventi eccezionali al momento non prevedibili, i paesi che rientrano nella black list e nei confronti dei quali vige l’obbligo di comunicazione sono: Alderney, Andorra, Anguilla, Antigua & Barbuda, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Bahrein, Barbados, Belize, Bermuda, Brunei, Costarica, Dominica, Emirati Arabi Uniti, Ecuador, Filippine, Gibilterra, Gibuti, Grenada, Guernsey, Hong Kong, le isole Vergini Britanniche, di Man, Cayman, Cook e Marshall, Jersey, Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Malaysia, Maldive, Mauritius, Monaco, Montserrat, Nauru, Niue, Oman, Panama, Polinesia Francese, St. Kitts & Nevis, St. Lucia, St. Vincent & Grenadine, Samoa, San Marino, Sark, Seychelles, Singapore, Svizzera, Taiwan, Tonga, Turks & Caicos, Tuvalu, Uruguay e Vanuatu.