Pi๠nel dettaglio, la sospensione riguarda le scadenze comprese tra il 20 maggio e il 30 settembre e ha come destinatarie le persone fisiche e i soggetti diversi, compresi i sostituti d’imposta, che alla data del 20 maggio risiedevano o avevano la sede operativa o legale nei Comuni che hanno subito danni a causa del terremoto.
► MODELLO F24 EP E CODICI TRIBUTO IMU
Tali Comuni sono stati individuati dal dipartimento della Protezione Civile e inseriti in un apposito elenco allegato al decreto ministeriale del 1 giugno 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 giugno. L’elenco comprende territori che rientrano nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo.
► 1,5 MILIONI DI EURO ALLE AZIENDA DANNEGGIATE DAL SISMA
Tale sospensione, tuttavia, non opera in automatico ma deve essere richiesta dai contribuenti tramite apposita domanda a cui deve essere allegata una dichiarazione di inagibilità della propria casa, studio professionale o azienda. Non èinvece possibile ottenere un rimborso per le imposte già versate e relative al periodo oggetto della sospensione. Attraverso un successivo decreto del MEF verranno stabilite le modalità per effettuare i versamenti e gli adempimenti sospesi.
L’elenco dei comuni danneggiati che rientrano nell’elenco stilato dalla Protezione Civile e verso i quali opera la sospensione puಠessere consultato cliccando qui.