Leasing: reddito imponibile e costi deducibili

leasing-4

Nel corso degli anni il massiccio ricorso al leasing ha spinto il legislatore fiscale ad intervenire per dare delle regole precise in merito a reddito imponibile e costi deducibili.

Le norme, tuttavia, sono mutate pi๠volte. Secondo le attuali disposizioni, l’impresa locataria deve dichiarare i canoni di leasing, che sono integralmente imponibili. Naturalmente vale il principio di competenza, perciಠla data di incasso non èrilevante: il maxicanone, ad esempio, va ripartito secondo le stesse regole contabili già  descritte.

Leggi il resto

IVA e bollo alternativi sulle quietanze di pagamento

marca-da-bollo

Con la risoluzione n. 73/2009 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito la sua posizione in merito ad una questione che aveva suscitato frequenti perplessità  fra i contribuenti.

Il Testo Unico sull’Imposta di Bollo (DPR 642/1972)stabilisce all’articolo 13 una regola generale: i documenti con i quali un soggetto dichiara di aver ricevuto un corrispettivo sono soggetti ad imposta quando l’ammontare del compenso – al lordo di eventuali ritenute – supera l’importo di 77,47 euro. Un esempio classico èquello delle ricevute rilasciate in seguito a prestazioni occasionali.

Leggi il resto

Scomputo delle ritenute, al via l’autocertificazione

avvocato

La risoluzione n.68/2009 dell’Agenzia delle Entrate ècertamente destinata ad essere riportata sui manuali di diritto tributario, poichè pone fine ad un problema antico e che aveva destato i malumori di migliaia e migliaia di contribuenti nel corso degli anni.

Alcune categorie di imprenditori e, soprattutto, di artisti e professionisti subiscono come noto una ritenuta sulle rispettive fatture, in genere del 20%.

Leggi il resto

Revisione degli studi di settore

oreficeria

L’operazione di revisione straordinaria degli oltre duecento studi di settore vigenti sta per arrivare alle battute finali. Secondo il progetto del Governo, entro il 31 marzo tutti gli studi applicabili per il periodo d’imposta 2008 riceveranno quei correttivi che si sono resi indispensabili a causa della situazione di grave crisi in cui versa oggi l’imprenditoria italiana.

Gli studi di settore per il 2008, secondo la normativa approvata lo scorso anno, sono stati approvati ed emanati nello scorso 31 dicembre.

Leggi il resto

Deduzione spese auto: un po’ di chiarezza (VII)

ford-ka

Il problema indicato èfrequentissimo e ha suscitato parecchi dibattiti. Una risposta esauriente èstata offerta dall’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 205/1998: secondo la scrivente, la scheda-carburante non èmai utilizzabile quando non èpresente il personale di servizio della stazione di rifornimento; tantomeno si puಠammettere che provveda il contribuente a compilarla da sè.

L’unica soluzione per documentare le spese del carburante acquistato al self-service èquella di conservare la ricevuta o scontrino emessa in automatico dal distributore e, in un secondo momento, presentarla al gestore perchè quest’ultimo emetta la fattura inerente l’operazione.

Leggi il resto

Deduzione spese auto: un po’ di chiarezza (VI)

benzina

Per scaricare dal reddito le varie spese sostenute, ovviamente, occorre documentarle. Laddove, èpossibile averla (acquisto, leasing, manutenzione…), occorre la fattura.

La tassa di circolazione e la polizza sulla responsabilità  civile, che sono escluse da IVA, non sono fatturate, ma per dedurre il costo èsufficiente conservare le relative ricevute.

In tutti i casi, èbene che tali documenti riportino anche la targa del veicolo cui si fa riferimento, per evitare dubbi e contestazioni.

Leggi il resto

Deduzione spese auto: un po’ di chiarezza (V)

leasing

Per quanto riguarda le spese cosiddette “correnti”, bisogna fare una distinzione netta fra imprenditori da un lato e artisti e professionisti dall’altro.

Per i primi, conta il periodo di competenza della spesa, ossia quello in cui concretamente si èfruito del servizio; per i secondi, conta invece il momento in cui si èconcretamente eseguito il pagamento nei confronti del fornitore.

Se in genere questa distinzione non comporta grandi conseguenze (se un certo giorno si cambia uno pneumatico, quello èsolitamente anche il giorno in cui si paga il gommista), il discorso porta a delle differenze per quelle spese “legate” ad un preciso arco temporale: si tratta tipicamente del bollo, dell’assicurazione, del noleggio, del leasing.

Leggi il resto

Deduzione spese auto: un po’ di chiarezza (IV)

lamborghini gallardo

Quando l’imprenditore o professionista utilizza un veicolo a motore che rientra nella terza categoria descritta (quella dei mezzi ad uso promiscuo), esistono dei limiti massimi alla spesa deducibile: le eventuali eccedenze risultano totalmente indeducibili, senza eccezioni.

Il primo limite riguarda le spese di acquisto: l’eventuale costo che eccede una certa soglia èfiscalmente irrecuperabile.

Questa soglia èpari a € 18.075,99 per autovetture e caravan (€ 25.822,84 per agenti e rappresentanti di commercio), a € 4.131,66 per i motocicli e a € 2.065,83 per i ciclomotori. Se il bene èpreso in leasing, questi limiti sono riferiti ai relativi canoni.

Leggi il resto

Deduzione spese auto: un po’ di chiarezza (III)

autoscuola

Una volta individuata la quota di IVA che si puಠdetrarre, si tratta di verificare la disciplina propria dell’imposta sui redditi. La deducibilità  di questi costi dal reddito procede secondo regole comuni per IRPEF e IRES, e riguarda non solo le basi imponibili, ma anche la quota di IVA che fosse eventualmente risultata indetraibile, la quale costituisce a tutti gli effetti parte integrante del costo sostenuto.

Il Testo Unico sull’Imposta sui Redditi (DPR 917/1986) distingue, all’articolo 164, tre diverse categorie di mezzi di trasporto a motore, soggette a disciplina differente.

Leggi il resto

Deduzione spese auto: un po’ di chiarezza (II)

deduzione-auto

Verificando la situazione di imprese e professionisti, la prima cosa da considerare èche tutte le spese relative al proprio personale mezzo di trasporto sono interessate dalla norma: le spese di acquisto, noleggio o leasing; le spese di manutenzione (come quelle presso il benzinaio, il meccanico, il gommista o l’elettrauto); la tassa di circolazione (il cosiddetto “bollo auto”); la polizza assicurativa per la responsabilità  civile.

Tranne che per il bollo e per l’assicurazione (e per l’acquisto, se avviene di seconda mano presso un privato), tutte le voci citate sono soggette ad IVA. àˆ quindi necessario scorporare il valore dell’imposta sul valore aggiunto dal prezzo totale, perchè le norme sull’IVA sono piuttosto diverse da quelle previste per l’IRPEF / IRES.

Leggi il resto

Deduzione spese auto: un po’ di chiarezza (I)

porsche cayenne turbo

Chiunque lavori in uno studio di consulenza fiscale saprà  bene che una delle pi๠frequenti domande rivolte dal cliente inesperto riguarda come e in che misura dedurre le spese del proprio mezzo di trasporto, e in particolare quelle dell’automobile.

In generale regna una certa confusione in materia, sia perchè le norme in proposito sono numerose e differenziate, sia perchè le norme stesse hanno subito negli ultimi anni delle modifiche anche caotiche, derivate congiuntamente sia dall’esigenza di aumentare la tassazione che da quella di adeguare la nostra legislazione alle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia Europea.

Leggi il resto

Spese di trasferta per i dipendenti

riunione

La disciplina del trattamento fiscale dei rimborsi-spese a favore dei dipendenti (e assimilati) in relazione alle trasferte di lavoro èpiuttosto complessa, e distingue nettamente fra l’imponibilità  di questi rimborsi per i lavoratori e la deducibilità  per il datore di lavoro.

Per il lavoratore, il rimborso-spese puಠavvenire secondo due forme: quella analitica e quella forfettaria (la prima èfiscalmente pi๠svantaggiosa).

àˆ infatti stabilito che se il lavoratore documenta scrupolosamente le spese sostenute, gli èriconosciuta una franchigia sui rimborsi pari a € 15,49 se la trasferta avviene in Italia e di € 25,82 se avviene all’estero.

Leggi il resto

Guida al trasferimento d’azienda (IX)

Tassazione ordinaria significa che la plusvalenza derivante dalla cessione si somma semplicemente agli altri redditi del contribuente riferiti al periodo d’imposta competente, ed èsoggetta all’ordinaria imponibilità  mediante aliquote progressive per scaglioni. à‰ l’ipotesi che si applica sempre, qualora il contribuente non scelga espressamente una delle altre strade possibili o non ne possieda i requisiti.

Se il contribuente invece èun soggetto IRES oppure èun soggetto IRPEF che nonostante la cessione proseguirà  ugualmente un’attività  d’impresa, gli èconsentito in alternativa optare per la tassazione rateale, purchè l’azienda sia stata detenuta per almeno tre anni prima della cessione. Ciಠsignifica che egli potrà  ripartire la plusvalenza in pi๠quote annuali di pari importo, fino ad un massimo di cinque.

Leggi il resto

Guida al trasferimento d’azienda (VIII)

Quando nel novero dei beni compresi nella cessione sono presenti anche degli immobili, ènecessario provvedere alla loro voltura catastale; se poi questi beni sono soggetti ad ipoteca a favore di un terzo creditore, anche i registri ipotecari andranno aggiornati.

Questo comporta l’applicazione di ulteriori imposte a carico dell’acquirente, la cui base imponibile èla stessa determinata ai fini dell’imposta di registro. In particolare, per l’imposta catastale si applica l’aliquota del 1%, mentre per l’imposta ipotecaria si utilizza l’aliquota del 2 o del 3% a seconda delle situazioni.

Se tuttavia il cessionario si impegna a proseguire l’attività  d’impresa per almeno cinque anni, allora la cessione èsente da entrambe le imposte.
L’eventuale plusvalenza derivante dalla cessione dell’azienda non èmai imponibile ai fini IRAP, per esclusione espressamente prevista dalla legge.

Leggi il resto

Guida al trasferimento d’azienda (VII)

Dopo le questioni di carattere civilistico, vediamo ora le tematiche tributarie legate alla cessione di un’azienda o di un ramo di essa.
Come già  accennato, l’operazione èsclusa dal campo di applicazione dell’IVA, e per questo motivo non deve nemmeno essere fatturata. Puಠessere perಠnecessario da parte sia del cedente che del cessionario presentare le denunce IVA di inizio, variazione o cessazione dell’attività , a seconda dei casi.

In compenso, tale cessione dovrà  essere comunicata entro venti giorni all’ufficio del Registro, e naturalmente sconterà  l’imposta di registro.
Per calcolare il tributo da versare, che salvo accordi diversi ricade integralmente sull’acquirente (ma il venditore èobbligato in solido), si applicherà  l’aliquota minima del 3% su una base imponibile che ècostituita non dal corrispettivo stabilito bensଠdal “valore venale di comune commercio” dell’azienda.

Leggi il resto