Ma in questi pochi giorni c’ stata qualche modifica di cui tener conto: in Gazzetta Ufficiale, infatti, il testo èstato pubblicato in maniera leggermente differente da come era stato annunciato in un primo momento.
Due, in particolare, le novità : innanzitutto, la detrazione non sarà pi๠ripartita in dieci tranche annuali di pari importo, bensଠsolo in cinque; questo renderà pi๠sostanzioso il risparmio annuale, anche se dimezzerà il periodo di fruizione del bonus.
fisco
Entro il 28 l’appuntamento con il CUD (II)
In tutti i casi, il contribuente che nel corso dell’anno ha ottenuto solamente il reddito certificato dal CUD non èobbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi, anche se ècomunque necessario qualora egli intenda far valere detrazioni d’imposta oppure abbia altri vantaggi fiscali di cui approfittare.
Entro il 28 l’appuntamento con il CUD
Il CUD deve essere redatto secondo il modello ministeriale e consegnato a ogni singolo dipendente entro il 28 febbraio, in caso di rapporto che prosegue nel tempo, oppure entro dodici giorni dalla cessazione in caso esso sia terminato per qualunque motivo.
Compensazioni IVA a rischio denuncia
Come noto, dal 2009 chi esegue compensazioni annuali per oltre 50.000 euro sulla base di crediti inesistenti compie un reato sanzionato penalmente.
Il dubbio sorto a molti, perà², ha riguardato l’IVA, in cui la formazione periodica di crediti d’imposta èfisiologica, per il complesso meccanismo che regola questo tributo.
Arriva la tassazione di distretto
In sostanza, si ipotizza che tutte le imprese operanti in un distretto industriale optino congiuntamente per una tassazione consolidata, esattamente come avviene per molti gruppi industriali e bancari.
Questo significa che i redditi che ogni impresa produce in proprio non saranno soggetti ad autonoma tassazione, bensଠconfluiranno ogni anno in un unico calderone soggetto a IRES: ciಠconsente di compensare utili e perdite con significativi vantaggi per tutti.
IVA di gruppo, i tempi stringono
Con l’adesione, le società appartenenti ad un gruppo aziendale possono scegliere di non liquidare autonomamente nel corso dell’anno la propria posizione IVA bensଠdi trasferire i propri debiti o crediti periodici all’interno del gruppo stesso: essi si compenseranno a vicenda (ma puಠoccorrere una fidejussione), e solo l’eventuale credito che residuasse si potrà compensare tramite Modello F24 con altre imposte o contributi.
Sopravvenienze: le insussistenze
Per esempio, il contante nella cassa di un supermercato ha un valore diverso da quello contabilizzato, magari generato da tanti piccoli arrotondamenti: la differenza, se negativa per la società , èun’insussistenza passiva (se èpositiva, si parla pi๠genericamente di sopravvenienza attiva).
Ma il caso pi๠importante di insussistenza si ha quando si scopre che c’ stato un furto, di denaro o di altri beni dell’impresa.
Sopravvenienze, un problema fiscale
In genere, la loro rilevazione non pone problemi particolari, a meno che le sopravvenienze non emergano dopo la chiusura dei bilanci.
Le ipotesi sono numerose e svariate. Talvolta capita che si attende una fattura da un fornitore ma al momento in cui si redige il bilancio essa non èancora arrivata: in tal caso si cerca di sapere dall’interessato a quanto ammonta o si cerca di fare una stima, ma se al suo arrivo si scopre che il valore èdiverso, la differenza genera una sopravvenienza.
Bonus sicurezza, il click-day èalle porte
Secondo una procedura ormai consolidata, infatti, anche per questo bonus il beneficio non sarà riconosciuto a tutti i richiedenti bensଠsolo ad alcuni di essi, fino ad esaurimento degli stanziamenti.
Ricordiamo rapidamente che la Finanziaria di due anni fa istituଠun credito d’imposta per le piccole e medie imprese operanti nel commercio, pari all’ottanta percento delle spese sostenute per l’installazione di impianti di sicurezza (telecamere, allarmi, casseforti…) e/o di sistemi di pagamento elettronico, fino ad un massimo di 3.000 euro annui. Un bonus “gemello†èriservato ai tabaccai, ma il limite scende a 1.000 euro.
Agevolazioni per gli investimenti nel Mezzogiorno (prima parte)
Non tutti questi strumenti, tuttavia, sono riusciti a soddisfare gli ambiziosi obiettivi prefissati, con dispersione “a pioggia†dei fondi a disposizione e frequente effimerità degli investimenti eseguiti. Cosicchè, il legislatore èdovuto pi๠volte intervenire per rivedere e talvolta ricostruire da capo queste misure, per renderle pi๠efficaci e adeguate ai tempi.
L’ultimo intervento in ordine di tempo, che ha sostituito ogni soluzione precedente, èstato posto in essere da parte di Vincenzo Visco a partire dal 2007 e fino al 2013, con l’introduzione della cosiddetta “Visco-Sudâ€, misura confermata dal successore Tremonti.
Leggi severe contro gli abusi nelle compensazioni
L’ex viceministro Visco aveva messo a punto un complesso meccanismo di autorizzazione da porre in essere prima di eseguire compensazioni. Con il piano anticrisi, il suo successore Tremonti ha spazzato via tale adempimento (di fatto mai entrato in vigore) e ha preferito puntare su un appesantimento draconiano delle sanzioni a carico del contribuente infedele.
Regime agevolato per le nuove iniziative (quarta parte)
La legge, in particolare, distingue due diverse ipotesi con relative conseguenze.
La regola generale, infatti, èquella secondo cui il superamento della soglia comporta che dall’anno successivo si decada dal regime agevolato.
Se perಠavviene che la soglia èsuperata di oltre il 50%, allora la decadenza dal regime si ha già nel periodo d’imposta in corso, con effetto retroattivo: questo significa che il contribuente dovrà per esempio operare a posteriori le liquidazioni IVA dei mesi o trimestri precedenti con gli eventuali versamenti (necessariamente tardivi, con tutte le relative conseguenze), nonchè affrettarsi a compilare le scritture contabili riferite al periodo dal primo gennaio dell’anno in corso in avanti.
Regime agevolato per le nuove iniziative (terza parte)
Innanzitutto, viene meno l’obbligo di tenere la contabilità : sarà perciಠsufficiente emettere tutte le fatture e conservare tutti i documenti d’acquisto, ma senza bisogno di registrare alcunchè.
In secondo luogo, l’IVA ècalcolata solamente una volta all’anno, in sede di dichiarazione. Viene perciಠmeno l’obbligo di tutte le liquidazioni e i versamenti infrannuali, compreso l’acconto di dicembre.
In terzo luogo, nelle fatture emesse non si subisce alcuna ritenuta d’acconto, purchè si specifichi nel documento stesso che il compenso, essendo “soggetto ad imposta sostitutiva ex art. 13 L. 388/2000†(questa la dicitura da inserire in fattura), non èsottoposto ad alcuna ritenuta.
Regime agevolato per le nuove iniziative (seconda parte)
Innanzitutto ènecessario che si tratti a tutti gli effetti di una nuova iniziativa; essa non deve consistere in alcun modo nella prosecuzione di un’attività già eseguita in precedenza sotto altra forma. L’unica eccezione si ha per i professionisti che si mettono in proprio dopo il tirocinio legale.
In secondo luogo, ènecessario che il volume d’affari (determinato secondo le ordinarie regole della legge IVA) non superi determinate soglie: € 30.987,41 per i professionisti e per le imprese che prestano servizi. oppure € 61.974,82 per le imprese che operano cessioni di beni.
Regime agevolato per le nuove iniziative (prima parte)
Esiste solo un regime agevolato preesistente che èsopravvissuto all’azzeramento del 2007: si tratta del cosiddetto “forfettinoâ€, ossia il regime contabile agevolato per le nuove iniziative d’impresa e di lavoro autonomo introdotto nel nostro ordinamento con l’art. 13 della L. 388/2000.