Società  di comodo: interpello

Le società  commerciali che non rientrano nei casi di esclusione o di disapplicazione automatica del test di operatività  ma che vantano comunque circostanze oggettive che impediscono di soddisfare le risultanze del medesimo test, hanno un’ultima carta da giocare: presentare un’istanza di interpello.

àˆ un’ipotesi differente dal diritto generalizzato di interpello sull’interpretazione delle norme tributarie di cui allo Statuto del Contribuente.

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Società  di comodo: casi di disapplicazione

Accanto alle numerose cause di esclusione dal test di operatività , la legge prevede un blocco di fattispecie “gemelle”: quelle che comportano la disapplicazione del test medesimo, in quanto determinate situazioni oggettive hanno impedito alla società  di realizzare quel minimo di ricavi che il test richiede.

Occorre premettere che la legge prevede cinque casi di disapplicazione. In tutte le ipotesi rimanenti, la società  puಠpresentare un’istanza di interpello per chiedere la disapplicazione della normativa sulle società  di comodo, secondo la procedura che descriveremo nel prossimo articolo.

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Società  di comodo: cause di esclusione

Società  di comodo

Come già  descritto, tutte le società  le quali non superano il cosiddetto “test di operatività â€ sono tenute al pagamento delle imposte partendo da ricavi presunti, calcolati forfetariamente, che prescindono dai ricavi effettivamente dichiarati.

Esistono perಠnumerose situazioni in cui il legislatore considera ammissibile una scarsa operatività  della società  perchè motivata da fattori giustificativi, ed altri casi in cui la presenza di ampie risorse o strutture o la sottoposizione a severi controlli legali esclude che quella società  sia una “scatola vuota” creata solo per motivi fiscali.

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Società  non operative o società  di comodo

Uno degli ambiti su cui l’attenzione del legislatore e dell’Agenzia delle Entrate èandata concentrandosi negli ultimi anni èquello delle società  non operative.

Si tratta di società  costituite con tutti i crismi della legalità , ma che di fatto non esercitano alcuna attività  economica, o che comunque la esercitano in maniera molto modesta.

Tali società  sono costituite, dunque, non tanto per svolgere attività  d’impresa bensଠper sfruttare vantaggi di altro genere per via traversa.

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Rimborsi IVA per spese all’estero

Gli imprenditori e i professionisti che sostengono spese inerenti alla loro attività  vantano un credito per l’IVA versata al fornitore, compensata solitamente con l’IVA a debito ricevuta dai clienti. Quando invece l’imposta èsostenuta in un’altra nazione comunitaria, èpossibile richiederne il rimborso.

Fra le tante novità  introdotte nel 2010 in materia di IVA, vi èun radicale cambiamento nel sistema dei rimborsi: ogni soggetto passivo presenterà  un’istanza all’Agenzia delle Entrate, che si impegnerà  per ottenere il dovuto presso le autorità  estere.

Questo semplificherà  le difficoltà  burocratiche e linguistiche, dato che le aziende non dovranno pi๠impazzire per conoscere e applicare le distinte procedure usate in Francia, Svezia, Slovacchia ecc.

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L’annuario del contribuente raddoppia

Ogni anno l’Agenzia delle Entrate pubblica una poco nota ma utilissima guida per tutti i cittadini, l’Annuario del Contribuente. Nell’arco di 160-180 pagine, l’Amministrazione offre in maniera sintetica ma esaustiva una panoramica completa delle informazioni pi๠utili e di maggiore interesse per i privati cittadini: come e quando redigere la dichiarazione dei redditi, quali spese scaricare, come contestare le cartelle di pagamento, come richiedere la tessera sanitaria, cos’ il ravvedimento operoso, quali servizi sfruttare on line eccetera, oltre ad un’appendice con numerosi formulari per le istanze da presentare.

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Deducibilità  delle sanzioni

Il tema se le sanzioni siano o no deducibili nel calcolo dell’imposta sui redditi di imprese e professionisti èantico e controverso. Le leggi fiscali escludono espressamente la deducibilità  solo di alcune sanzioni specificamente indicate dalle singole leggi, e in particolare èscluso per le stesse sanzioni di natura tributaria, incluse quelle “autocomminate” spontaneamente in sede di ravvedimento operoso.

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Riscossione coattiva, i risultati del 2008

Il Governo ha presentato al Parlamento l’annuale relazione sull’attività  di riscossione coattiva dei tributi erariali e previdenziali, con riferimento al periodo 2008.
Come noto, quando un contribuente non paga il dovuto, l’importo del debito fiscale, insieme a interessi e sanzioni, èiscritto a ruolo e affidato alla riscossione di Equitalia, accompagnata frequentemente dall’applicazione di misure cautelari, fra cui l’iscrizione di ipoteche e il fermo amministrativo dell’autovettura (le famose “ganasce fiscali”).

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Detrarre le medicine: chiarimenti sulla documentazione

Un commercialista ha presentato una richiesta di consulenza giuridica all’Agenzia delle Entrate, la quale, ritenendo la questione molto rilevante, ha risposto pubblicando la risoluzione 10/2010.
Il tema riguardava la possibilità  di detrarre dall’IRPEF le spese medicinali: il professionista aveva posto molte domande di carattere strettamente operativo. In altre parole, il problema non riguardava questioni di principio ma dubbi legati alla pratica di tutti i giorni; e i chiarimenti arrivati dall’Agenzia sono molto utili per tutti i contribuenti.

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Detrazioni scomparse dal primo gennaio

Dall’imposta sui redditi delle persone fisiche èpossibile detrarre una grande pluralità  di oneri, secondo percentuali differenziate (solitamente del 19%) e regole specifiche su documentazione, franchigie e soglie massime.

Talune di queste detrazioni sono fisse e altre sono temporanee. Queste ultime sono stabilite per singoli periodi d’imposta, dopodichè cessano i loro effetti; solitamente, perà², esse vengono costantemente rinnovate dal decreto milleproroghe di fine anno, cosଠfiniscono di fatto per diventare a loro volta sconti fissi dall’imposta.

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Otto per mille allo Stato, gara per la ripartizione

I contribuenti IRPEF possono scegliere a chi attribuire lo 0,8% del gettito della loro imposta sui redditi (il famoso “otto per mille”). La scelta èspressa in dichiarazione, barrando una delle sette caselle a disposizione: si puಠoptare per lo Stato, per la Chiesa cattolica, per quattro chiese protestanti oppure per l’unione delle comunità  ebraiche italiane.

O, ancora, si puಠdecidere di non barrare alcuna casella, e in questo caso il proprio otto per mille èattribuito agli stessi beneficiari (eccetto due chiese protestanti minori), in proporzione alle scelte espresse.

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Bonus sicurezza, il click-day èil 2 febbraio

Si rinnova anche quest’anno (come già  l’anno scorso e come sarà  ancora per il prossimo) l’appuntamento con il click-day per il cosiddetto “bonus sicurezza”. Il meccanismo applicativo, infatti, prevede che a partire da martedଠ2 gli interessati potranno inviare le domande per aggiudicarsi il bonus, fino ad esaurimento dei fondi stanziati; fondamentale, dunque, non farsi battere sul tempo dai concorrenti.

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Territorialità  dei servizi IVA: la natura del committente

Salvo alcuni casi particolari, le nuove regole IVA sulla territorialità  dei servizi stabiliscono che una prestazione fornita da un soggetto passivo italiano ad un committente straniero èlocalizzata in Italia se quest’ultimo èun consumatore privato, mentre èlocalizzata nel suo Paese di residenza se a sua volta costui èun soggetto passivo: nel primo caso l’operazione èimponibile, nel secondo èsclusa.

àˆ bene ricordare che sono soggetti passivi: imprenditori e liberi professionisti, società , enti pubblici ed enti non commerciali (anche per le operazioni strettamente istituzionali).

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Compensazioni IVA: il credito del 2008 e gli altri dubbi

Oltre alle questioni sull’home banking, la circolare 1/2010 ha chiarito altri dubbi posti dagli esperti, e si puಠdire che tutte le risposte vanno in senso favorevole al contribuente.

Il primo problema riguardava l’ipotesi che dal 2008 residuasse ancora un credito d’imposta non utilizzato in compensazione, destinato a cumularsi con quello del 2009. àˆ stato precisato che le nuove norme sui controlli indispensabili per apporre il visto di conformità  per i crediti superiori a quindicimila euro riguardano solo l’anno 2009: cosicchè, qualunque sia l’importo residuo del credito del 2008, non èrichiesto alcun controllo particolare.

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