Senza contare, poi, che il peso dell’IRAP in genere èraramente proibitivo per i piccoli contribuenti, anche considerando che il meccanismo di calcolo dell’imposta regionale prevede l’applicazione di alcune franchigie dalla base imponibile che spesso finiscono per azzerare del tutto l’imposta per i soggetti di minori dimensioni.
Dunque, l’esenzione dall’IRAP èindubbiamente un punto a favore del regime del “forfettoneâ€, ma il suo peso èvariabile e comunque non determinante.
Un altro vantaggio poteva essere l’esenzione dalla spedizione degli elenchi clienti/fornitori (adempimento che richiedeva molte ore di lavoro), ma èvenuto meno con la completa soppressione di tali elenchi decisa dal ministro Tremonti nel 2008.
C’ perಠun’altra esenzione che, al contrario delle precedenti, segna un punto pesantissimo e indiscutibile a favore del regime dei contribuenti minimi: l’esclusione totale di costoro dall’applicazione degli studi di settore (nonchè dei loro “fratelli minoriâ€, ossia i parametri contabili e gli indicatori di normalità economica).
In nessun altro regime contabile, nemmeno in quello a favore delle nuove iniziative, èprevista una simile esclusione, e il non dover in alcun modo temere gli effetti del test di congruità del software Gerico fa tirare un sospiro di sollievo davvero notevole.