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Agevolazioni prima casa

Chi acquista un fabbricato da destinare a dimora abituale (la “prima casa”) ha diritto ad alcune agevolazioni fiscali, a partire dall’imposta di registro, abbattuta in maniera decisiva; l’agevolazione si estende anche alle relative pertinenze.

Fra i requisiti richiesti, occorre che l’immobile acquistato non sia di lusso, che non si disponga di un’altra abitazione acquistata con le medesime agevolazioni, che la residenza sia trasferita nella casa in questione entro diciotto mesi dall’acquisto e che essa non sia venduta nei cinque anni successivi, a meno di non procurarsi un’altra “prima casa” nei dodici mesi successivi.


Con la circolare n. 31/2010, l’Agenzia delle Entrate, sollecitata da alcuni contribuenti trovatisi in situazioni particolari, ha fornito alcune specificazioni sulle possibilità  di godimento dell’agevolazione.
Con la prima risposta, l’Agenzia ha chiarito che l’agevolazione sulle pertinenze si applica anche quando queste vengono acquistate in un secondo momento rispetto alla casa, e perfino se, al momento dell’acquisto di quest’ultima, per qualunque motivo non si fosse fruito di analoga agevolazione.
Rispondendo ad un secondo contribuente, l’Agenzia ha spiegato che se si intende comprare un secondo appartamento limitrofo al primo, abbattere i muri e unificare le abitazioni, èpossibile usufruire dell’agevolazione anche per l’acquisto del secondo appartamento, e, di nuovo, anche se per il primo non si aveva fruito delle agevolazioni.


Infine, nel terzo caso si èstabilito che l’agevolazione non decade se si cede la casa entro cinque anni e se ne acquista un’altra entro un anno anche se quest’altra èsituata all’estero. àˆ perಠnecessario che essa si trovi in uno Stato con il quale l’Italia abbia stipulato accordi di reciproca assistenza fiscale, affinchè le nostre autorità  abbiano la possibilità  di accertare che davvero il contribuente vada a dimorare abitualmente presso la nuova casa all’estero.

Fonte: La Repubblica