Tale comunicazione, prevista dall’articolo 21 del Dl 78/2010, èobbligatoria per gli acquisti e le cessioni di beni, le prestazioni di servizi ricevute ed effettuate e che, una volta entrata a regime la normativa, dovranno essere effettuate entro il 30 aprile di ciascun anno per tutte le operazioni di importo pari o superiore a 3.000 euro al netto dell’Iva oppure a 3.600 euro Iva compresa, in caso di operazioni senza obbligo di emissione della fattura.
La tempistica differente oggetto della proroga, dunque, riguarda esclusivamente le comunicazione relative al 2010, ossia riguardanti il primo anno di imposta di applicazione della suddetta normativa, meglio conosciuta come “spesometro“.
► SANZIONI SPESOMETRO PER RITARDO O ERRORI NELLA COMUNICAZIONE
La decisione di prorogare il termine inizialmente previsto per tali comunicazioni deriva dalla volontà di consentire ai soggetti obbligati di avere pi๠tempo per adeguare i loro sistemi informatici al nuovo tipo di adempimento. Questa oggetto del suddetto provvedimento, ricordiamo, èla seconda proroga accordata, il termine era infatti già stato spostato nei mesi scorsi al 31 dicembre rispetto alla scadenza inizialmente fissata al 31 ottobre 2011.
In caso di mancato invio della comunicazione, cosଠcome pure in caso di dichiarazione incompleta o infedele, èprevista l’applicazione di una sanzione amministrativa di importo compreso tra 258,00 e 2.065,00 euro.